Incarto n. 81.2013.15-355 DA 4928/2012 DA 3110/2013
Bellinzona 4 marzo 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difesa da: DI 1
visti i decreti d’accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3113/2013 del 30 luglio 2013;
preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, nel periodo dal __________ al __________, a __________, presso l’EP __________, in qualità di gerente e datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato __________, per sei giorni lavorativi, e __________, per mezza giornata lavorativa, come ausiliarie di pulizia, entrambe cittadine bosniache sprovviste dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'800.- (tremilaottocento); L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS). 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
e
preso atto che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputata autrice colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, a __________, in via __________, dal __________ al __________, quale datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso l’esercizio pubblico SNACK BAR __________, in qualità di donna delle pulizie, – seppure a titolo gratuito – (art. 11 cpv. 2 Lstr) la cittadina bosniaca __________, benché sprovvista del relativo permesso ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 5'700.- (cinquemilasettecento). L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP). 2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita; per quanto riguarda i fatti del __________ sostiene che __________ e __________ non sono mai state né impiegate né assunte dall'imputata, i piccoli lavoretti che facevano rappresentavano un obbligo morale, un ringraziamento per la possibilità concessa loro di poter soggiornare presso di lei durante un breve periodo estivo; riguardo ai fatti del __________ non c'è mai stato un accordo secondo il quale __________ lavorava per l'imputata, quest'ultima avendole espressamente vietato di fare qualsiasi lavoro, trattandosi al contrario di lavori effettuati su propria iniziativa e sporadicamente, con l'intenzione di ricambiare il favore concessole di poter beneficiare di vitto ed alloggio, per un breve periodo;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 e 2 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nei decreti d'accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3110/2013 del 30 luglio 2013.
2. Tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500 (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
AINQ 2, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale