Incarto n. 81.2013.149 DA 1242/2013
Bellinzona 12 novembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1 __________ DUF 1DUF 1 )
visto il decreto d’accusa n. 1242/2013 del 25 marzo 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. lesioni semplici (a sfavore di una persona senza difese o della quale doveva aver cura)
per avere, a __________, in almeno un’occasione il __________, colpendola con una cintura, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della figlia minorenne __________ (__________), della quale aveva la custodia (così come si evince dalle fotografie delle lesioni, agli atti);
2. vie di fatto reiterate (a sfavore di una persona senza difese o della quale doveva aver cura)
per avere, a __________, ripetutamente, in un imprecisato numero di volte, negli ultimi tre anni e fino al __________, commesso vie di fatto contro i figli minorenni __________. (__________) e __________ (__________), dei quali aveva la custodia, senza cagionar loro un danno al corpo segnatamente colpendoli a mani nude, facendo cozzare le loro teste o colpendoli con una cintura in cuoio;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.- (milleduecento). L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. La nota d’onorario del difensore d’ufficio, a crescita in giudicato del presente decreto d’accusa, verrà tassata con decisione separata, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
rilevato che il difensore chiede in via principale l’abbandono del procedimento e in via subordinata lo stralcio del reato di vie di fatto e l’esenzione da pena in applicazione degli art. 52 e 53 CP; invoca pure la scemata responsabilità;
richiamati gli art. 19, 34, 42, 47, 52, 53, 123, 126 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di vie di fatto reiterate per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 1242/2013 del 25 marzo 2013.
2. IM 1 è autrice colpevole di lesioni semplici (a sfavore di una persona senza difese o della quale doveva aver cura) per avere, a __________, in almeno un’occasione il __________, colpendola con una cintura, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della figlia minorenne __________ (__________), della quale aveva la custodia (così come si evince dalle fotografie delle lesioni, agli atti);
3. Di conseguenza IM 1 è condannata:
3.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 900.- (novecento).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
4. Tasse e spese giudiziarie rimanenti di fr. 150.- sono a carico dello Stato.
5. La nota d’onorario del difensore d’ufficio, a crescita in giudicato della presente
sentenza, verrà stabilita con decisione separata.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 150.- totale