Incarto n. 81.2012.500 DA 5311/2012
Bellinzona 14 gennaio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Samantha Dieng in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. 5311/2012 del 26 novembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di CHF 2'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito, in via subordinata la derubricazione in infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2, 90 cifra 2, 99 cpv. 5 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1, 16 cpv. 3 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata (I) __________ munita abusivamente di faro prioritario in funzione, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di antistanti vetture sulla corsia d’emergenza, invadendo parimenti una superficie vietata;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 360.- (trecentosessanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (82422).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 360.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 910.00 totale
- fr. 2300.00 cauzione versata
- fr. 1390.00 totale