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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.04.2013 81.2012.5

12 aprile 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·642 parole·~3 min·5

Riassunto

Consumo e cessione/rivendita marijuana

Testo integrale

Incarto n. 81.2012.5 DA 5067/2011

Bellinzona 12 aprile 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di segretario per giudicare

IM 1          difeso da: DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 5067/2011 del 7 dicembre 2011;

preso atto                          che il   ritiene l’imputato autore colpevole di

                                 1.     infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, a __________ ed in altre imprecisate località del __________, nel periodo compreso tra il mese di __________ e il mese di __________, senza essere autorizzato, ceduto/rivenduto in diverse occasioni a non meglio identificate persone, almeno grammi 30 di marijuana allo stesso prezzo di acquisto, ossia CHF 8.00 al grammo, sostanza precedentemente acquistata da __________;

                                 2.     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, a __________ ed in altre imprecisate località del __________, nel periodo compreso tra il mese di __________ e il mese di __________, senza essere autorizzato, consumato almeno grammi 186 di marijuana, sostanza precedentemente acquistata da __________;

                                        e propone la condanna

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 150.- (centocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento, in via subordinata l’abbandono dell’azione penale e in via ancor più subordinata l’esenzione da ogni pena;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106, 109 CP; 19 cifra 1, 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1. è autore colpevole di

                               1.1     infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, a __________ ed in altre imprecisate località del __________, nel periodo compreso tra il mese di __________ e il mese di __________, senza essere autorizzato, ceduto/rivenduto in diverse occasioni a non meglio identificate persone, almeno grammi 30 di marijuana allo stesso prezzo di acquisto, ossia CHF 8.00 al grammo, sostanza precedentemente acquistata da __________;

                               1.2     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, a __________ ed in altre imprecisate località del __________, nel periodo compreso tra il __________ e il mese di __________, senza essere autorizzato, consumato almeno grammi 86 di marijuana, sostanza precedentemente acquistata da __________.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                         2.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1       

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1

                                    fr.                            100.-          multa

                                    fr.                           250.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            100.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            450.-          totale

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