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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.10.2013 81.2012.420

3 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·376 parole·~2 min·2

Riassunto

Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca; assoluzione

Testo integrale

Incarto n. 81.2012.420 DA 4651/2012

Bellinzona 3 ottobre 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

 IM 1        

visto                                  il decreto d’accusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

                                        e propone la condanna a

                                        1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 2'200.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS). 2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che l’imputato chiede di essere prosciolto;

richiamati                          gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012.

                                 2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81994).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr.                           300.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            250.00       spese giudiziarie

                                    fr.                            550.00       totale

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