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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.10.2013 81.2012.383

30 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,022 parole·~5 min·2

Riassunto

Organizzare viaggi per acquiestare stupefacenti e consumo di stupefacenti

Testo integrale

Incarto n. 81.2012.383 DA 4244/2012

Bellinzona 30 ottobre 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1, di , nato , , domiciliato , , , ;  

prevenuto colpevole di  1.     Infrazione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

                                        per avere,

                            senza essere autorizzato,

                               1.1    nell’estate 2011,

                            in correità con __________,

recandosi entrambi a __________ dal Ticino, con la di lui auto,

aiutato la stessa ad acquistare, e poi trasportato, un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, ma almeno 15 gr di eroina, costata CHF 180.00 ogni 5.00 gr di sostanza;

                             nonché,

                                        in data 3 agosto 2011,

organizzandole il viaggio (dapprima con la sua auto ed in seguito andandola a recuperare a __________ personalmente e rientrando insieme in Ticino con un taxi da lui contattato),

aiutato __________ ad acquistare da tale “__________”, un non meglio precisato fornitore di Wil (SG), un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, ma almeno 15 gr di eroina, costata CHF 180.00 ogni 5.00 gr di sostanza;

                              1.2.    ad inizio agosto 2011,

                                        nella sua qualità di complice,

accompagnando, dal Ticino a __________, ai fini di acquistare sostanza stupefacente, __________ e __________ con l’auto di e guidata da __________,

trasportato un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, ma almeno 40 gr di eroina, dal prezzo complessivo di CHF 1'600.00/1'700.00, sostanza verosimilmente destinata alla vendita;

                                 2.     Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

                             per avere,

                             senza essere autorizzato,

                             nel periodo dall’estate 2011 al gennaio 2012,

a __________, __________, __________ e __________ ed altre non meglio precisate località,

consumato un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, ma almeno:

-                      4 buste dosi contenenti circa 0.2 gr di eroina cadauna ed alcune “righe” della medesima sostanza, in parte acquistate da __________ al prezzo di CHF 50.00 la busta dose ed in parte offertagli dal medesimo;

-                      3 buste dosi contenenti un imprecisato quantitativo di eroina, al prezzo di CHF 50.00 cadauna, acquistate da __________;

almeno 20 gr di eroina, acquistati nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 1.1. e 1.2., in parte personalmente e in parte per il tramite di __________, al prezzo di CHF 180.00 ogni 5.00 gr di eroina;

                                         fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo;

                                         reati previsti dagli artt. 19 cpv. 1 e 19a LStup;

visto                                  il decreto d’accusa del 24 settembre 2012 n. 4244/2012 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.         Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni.

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, in data 26 settembre 2011.

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

                                 3.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 26 settembre 2011, ma prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno.

                                 4.     Ordina la confisca e la distruzione di 11 flaconi contenenti metadone, sequestratigli dalla Polizia cantonale in data 02 febbraio 2012.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP;

rilevato                              che l’imputato chiede la sua assoluzione;

richiamati                          gli artt. 34, 46, 47, 69 CP; 19 cpv. 1, 19a LStup; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 LStup) e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

                                        2.1.  Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da CHF 40 (quaranta), per un totale di CHF 1'600.- (milleseicento).

                                               2.1.1. L’imputato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.2.  La pena è parzialmente aggiuntiva a quella di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, decretata nei confronti dell’imputato dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 26 settembre 2011.

                                 3.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) decretata nei confronti dell’imputato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 26 settembre 2011, ma prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno.

4.Ordina la confisca e la distruzione di 11 flaconi contenenti metadone, sequestrati all’imputato dalla Polizia cantonale in data 02 febbraio 2012.

                                 5.     Le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento) sono poste a carico dell’imputato.

                                        5.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

                                 6.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

7.       Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 8.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

per raccomandata

    AINQ 1, Lugano,

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

                                             Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Sezione della popolazione, Bellinzona

                                             Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

                                             Polizia scientifica, Bellinzona

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1,

                                    CHF                      1'600.-          pena pecuniaria

                                    CHF                        200.-          tassa di giustizia

                                    CHF                        200.-          spese giudiziarie                 

                                    CHF                      2'000.-          totale

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