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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.11.2013 81.2012.278

15 novembre 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·614 parole·~3 min·2

Riassunto

Condurre ripetutamente un veicolo senza essere titolare della licenza di condurre

Testo integrale

Incarto n. 81.2012.278 DA 3266/2012

Bellinzona 15 novembre 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1          (difensore: Avv. __________, __________)  

visto                                  il decreto d’accusa n. 3266/2012 del 16 luglio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        ripetuta guida senza autorizzazione

                                        per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato (I) __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

                                        reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;

                                        e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7'500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                 2.     Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 1'500.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 03.10.2011, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione del proprio assistito e un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 1'000.-;

richiamati                          gli art. 34, 36, 42, 46, 47, 52, 106 CP; l’art. 10 cpv. 4, 16a cpv. 4 LCStr, 90 cpv. 1 in relazione con l’art. 42 cpv. 1 lett. a-b OAC, 95 cpv. 1 lett. a- b, 100 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato (I) __________ senza essere titolare della valida licenza di condurre italiana richiesta, essendo la stessa scaduta. Fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

IM 1 è esentato da ogni pena (art. 100 cpv. 1, seconda frase LCStr).

                                        2.1.  tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta, a carico di IM 1.

                                 3.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla  pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 1'500.-, decretata nei suoi confronti da questo dal Ministero Pubblico il 03.10.2011.

                                 4.     Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

                                 5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 6.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1        

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della circolazione, Camorino,

                                             Sezione della popolazione, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

                                    fr.                           300.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            250.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            550.-          totale

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