Incarto n. 81.2012.245 DA 2997/2012
Bellinzona 12 settembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Riccardo Viganò in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1 ,
prevenuto colpevole di sviamento della giustizia
per avere, a __________ il 09 agosto 2011, presso la Polizia cantonale, denunciato fatti che egli sapeva non essere stati commessi, più precisamente per avere formalizzato la denuncia nei confronti di ignoti per titolo di acquisizione illecita di dati dalla sua carta di credito VISA, adducendo che questi avrebbero fatto un acquisto illecito di un paio di scarpe Reebok presso il rivenditore su internet __________ per un ammontare di CHF 106.95, quando invece l’acquisto l’aveva fatto egli medesimo e la merce gli era stata regolarmente consegnata;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 304 cifra 1 CP;
visto il decreto d’accusa del 25 giugno 2012 n. 2997/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'700.- (duemilasettecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che l’imputato chiede il proprio proscioglimento;
richiamati gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg., 430 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolto dall’imputazione di sviamento della giustizia (art. 304 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP (art. 430 CPP).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale