Incarto n. 81.2012.218 DA 2455/2012
Bellinzona 5 settembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: . DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 2455/2012 del 29 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito, in applicazione dell’art. 13 CP atteso come egli abbia agito sulla scorta di una supposizione sbagliata, su indicazioni del doganiere italiano, in base alla quale deve dunque essere giudicato; in via subordinata chiede che tutti gli elementi emersi oggi vengano utilizzati quali attenuanti nella commisurazione della pena che chiede venga diminuita;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.1, 31 cpv. 1, 43 cpv. 3, 90 cifra 2 LCStr.; 3 cpv. 1, 36 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l’autofurgone Mercedes targato BE __________ trainante il rimorchio __________ targato BE __________ omettendo di ottemperare alla segnaletica stradale esistente, immettendosi negligentemente sull’autostrada in senso vietato, percorrendola poi in contromano per circa 400-500 metri.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80788).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale