Incarto n. 81.2012.200 DA 1875/2012
Bellinzona 5 giugno 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1875/2012 del 17 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. vie di fatto
per avere, ad __________, in data 27 agosto 2011, commesso vie di fatto nei confronti della moglie __________ dalla quale vive separato, colpendola con dei pugni alla schiena;
2. ripetuto falso allarme
per avere, a __________, in data 17 agosto 2011, 27 agosto 2011, 21 gennaio 2012, 10 febbraio 2012, 16 febbraio 2012 e 29 febbraio 2012, cosciente della gratuità del suo atto, ripetutamente allarmato senza motivo la Polizia cantonale, asserendo che la moglie avrebbe lasciato i figli minorenni a casa da soli e, in una circostanza, che uno dei figli minorenni stava subendo delle minacce, mentre il suo scopo era di fare intervenire la Polizia per un controllo al domicilio della moglie;
3. violazione di domicilio
per essersi indebitamente introdotto, a __________, in data imprecisata del giugno 2011, nell’abitazione delle moglie __________, dalla quale vive separato, contro la volontà dell’avente diritto;
4. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per non avere ottemperato, ad __________ e a __________, nel periodo luglio 2011/27 agosto 2011, alla decisione 06 maggio 2011 della Pretura di Lugano-sezione 6 che gli intimava il divieto di avvicinare, contattare, seguire la moglie __________, ordine asserito dalla comminatoria penale ex art. 292 CP;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'800.- (duemilaottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 40 (quaranta).
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a fr. 2'000.- (duemila) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 25 luglio 2011.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'000.- (duemila), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 25.07.2011 (art. 46 cpv. 1 CP), alla luce delle due condanne emesse nei confronti dell’imputato nel corso del 2011, in parte per analogo reato, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti (art. 36 CP).
6. Non si revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 105 (centocinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'350.- (settemilatrecentocinquanta), ma prolunga il periodo di prova di anni 1 (uno) (art. 46 cpv. 2 CP);
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 46, 47, 106, 126 cpv. 1, 128bis, 186, 292 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di violazione di domicilio e disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1875/2012 del 17 aprile 2012.
2. IM 1 è autore colpevole di
2.1. vie di fatto
per avere, ad __________, in data 27 agosto 2011, commesso vie di fatto nei confronti della moglie __________ dalla quale vive separato, colpendola con le mani alla schiena.
2.2. ripetuto falso allarme
per avere, a __________, in data 17 agosto 2011, 27 agosto 2011, 21 gennaio 2012, 10 febbraio 2012, 16 febbraio 2012 e 29 febbraio 2012, cosciente della gratuità del suo atto, ripetutamente allarmato senza motivo la Polizia cantonale, asserendo che la moglie avrebbe lasciato i figli minorenni a casa da soli e, in una circostanza, che uno dei figli minorenni stava subendo delle minacce, mentre il suo scopo era di fare intervenire la Polizia per un controllo al domicilio della moglie.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere come pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 luglio 2011:
3.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 1’400.- (millequattrocento).
3.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
3.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. La tassa di giustizia e le spese rimanenti di fr. 250.- (duecentocinquanta) sono a carico dello Stato.
5. E’ revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), corrispondenti a complessivi fr. 2'000.- (duemila), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 25 luglio 2011 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
6. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 105 (centocinque) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), corrispondenti a complessivi fr. 7'350.- (settemilatrecentocinquanta), ma è prolungato di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
8. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1'400.- pena pecuniaria
fr. 2'000.- pena pecuniaria revocata
fr. 200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 3'900.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale