Incarto n. 81.2012.20 DA 198/2012
Bellinzona 17 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. DA 198/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
abuso della licenza di condurre
per avere compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per avere presentato, in data __________, alla competente Sezione della Circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata essere falsa;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30.- (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Ordina la confisca della licenza di condurre __________ (n° __________) (art. 69 CP).
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 22 cpv. 1, 34, 42, 47 CP, 97 cifra 1 cpv. 4 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di abuso della licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto d’accusa nr. 198/2012 del 16 gennaio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di fr. 450.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP non richiesta.
4. È ordinata la confisca della licenza di condurre __________ (n. __________) (art. 69 CP).
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Polizia scientifica, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale