Incarto n. 81.2011.77 DA 928/2011
Bellinzona 8 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Paolo Cardillo in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 928/2011 del 21 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di circa 90 Km/h. (e da lui parzialmente ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede che il reato sia derubricato a infrazione lieve;
richiamati gli art. 90 cpv.1 e cpv. 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
infrazione lieve alle norme della circolazione,
per avere circolato a __________ il __________ con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 65 Km/h (e da lui ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);
2.2. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in (8) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
carica - a IM 1 il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
- allo Stato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio della migrazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 250.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale