Incarto n. 81.2011.56 DA 786/2011
Bellinzona 6 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 786/2011 del 1 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. sviamento della giustizia
per avere, a __________, il __________, effettuato una falsa denuncia per il furto del motoveicolo di marca __________ targato TI __________, intestato alla ditta __________ SA con sede a __________, benché fosse a conoscenza che detto reato non era stato commesso;
2. favoreggiamento
per avere, a __________, il __________, in sede di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale, intenzionalmente sottratto una persona ad atti di procedimento penale e meglio per avere, sottratto il figlio __________. (__________) ad atti di procedimento penale riferendo che il motoveicolo di marca __________ targato TI __________, intestato alla ditta __________ SA, era stato oggetto di furto nonostante egli fosse a conoscenza del fatto che il figlio __________. si trovava alla guida di detto motoveicolo ed era incorso in un incidente stradale in territorio di __________;
3. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
per avere, a __________ e a __________, il __________, messo a disposizione al nipote __________, il motoveicolo di marca __________ targato TI __________, nonostante avrebbe potuto sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che __________ non fosse titolare della licenza di guida richiesta per condurre detto motoveicolo;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna (trecentocinquanta), corrispondenti a complessivi fr. 7'000.- (settemila).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e una riduzione delle aliquote in applicazione dell’art. 48 lett. c CP;
richiamati gli art. 34. 42, 47, 48 lett. c, 49, 304 cifra 1, art. 305 cpv. 1 CP, 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 786/2011 del 1° marzo 2011.
2. IM 1 è autore colpevole di
2.1. sviamento della giustizia
per avere, a __________, il __________, effettuato una falsa denuncia per il furto del motoveicolo di marca __________ targato TI __________, intestato alla ditta __________ SA con sede a __________, benché fosse a conoscenza che detto reato non era stato commesso;
2.2. favoreggiamento
per avere, a __________, il __________, in sede di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale, intenzionalmente sottratto una persona ad atti di procedimento penale e meglio per avere, sottratto il figlio __________. (__________) ad atti di procedimento penale riferendo che il motoveicolo di marca __________ targato TI __________, intestato alla ditta __________ SA, era stato oggetto di furto nonostante egli fosse a conoscenza del fatto che il figlio __________. si trovava alla guida di detto motoveicolo ed era incorso in un incidente stradale in territorio di __________;
3. Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 350.- (trecentocinquanta), per un totale di fr. 7'000.- (settemila).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale