Incarto n. 81.2011.478 DA 4610/2011
Bellinzona 4 luglio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
e
IM 1 (difensore: . DI 1, )
prevenuto colpevole di: sommossa
per avere, il 9 settembre 2006 a __________, presso lo stadio comunale, durante l’incontro di calcio __________, agendo assieme a diverse altre persone in qualità di presidente della sezione dei tifosi “__________”, spostandosi con il gruppo in direzione dei tifosi del __________, partecipato ad un pubblico assembramento in occasione del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro persone e cose;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 260 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre 2011 n. 4610/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 150.- (centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'500.- (millecinquecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede in via principale l’assoluzione dell’imputato; in via subordinata egli domanda che quale pena gli venga comminata una multa compresa tra CHF 200.- e CHF 300.- e in ogni caso postula la rifusione delle spese legali, come da nota professionale di CHF 2'800.- prodotta in data odierna;
sentito per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
visti gli artt. 34, 42, 47, 260 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta), per un totale di CHF 950.- (novecentocinquanta).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
, ,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale