Incarto n. 81.2011.448 DA 4726/2011
Bellinzona 11 luglio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4726/2011 del 21 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. Non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da fr. 80.- ciascuna per complessivi fr. 1'600.- decretata nei suoi confronti dal MP il 07.12.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.
rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto dall’infrazione grave alle norme della circolazione, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda l’infrazione lieve;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. aONC; 22 cpv. OSS; 303.1c dell’Allegato 1 OMD; 8 cpv. 1 lett. g cifra 1 OOCCS-USTRA; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, per avere circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 65 km/h, dopo deduzione del margine di sicurezza di 15 km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa disciplinare di fr. 250.- (duecentocinquanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81979).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale