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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.06.2013 81.2011.433

26 giugno 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,176 parole·~6 min·2

Riassunto

Diffamazione, ingiuria, minaccia e infrazione grave alle norme della circolazione; parziale assoluzione

Testo integrale

Incarto n. 81.2011.433 DA 4641/2011

Bellinzona 26 giugno 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

 IM 1           difeso da:   DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 4641/2011 del 15 novembre 2011;

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                 1.     diffamazione

                                        per avere, a __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con i residenti dell’__________, __________, mediante messaggio di posta elettronica di data 10.05.2010 e in particolar modo per avervi allegato un documento riportante fatti e considerazioni in merito al trascorso giudiziario di __________, senza che questi siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente e nel solo intento di fare della maldicenza.

                                 2.    ingiuria

                                2.1    per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.

                                2.2    per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso l__________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.

                                 3.    minaccia

                                        per avere, a__________ e __________, mediante scritto di data 20.01.2010, incusso spavento a __________, minacciandolo con le frasi:

                                        “…Questo gioco stavolta le costerà caro”

                                        “Annoti che quanto prima, e non è una minaccia ma una promessa, mi vedrò magari costretto al fai da te”

                                        “[…] allora é meglio che lei chieda subito asilo politico alla Libia”

                                 4.    grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, in data 03.03.2010, a __________ (__________), sulla semiautostrada A13, velocità limitata a 80 km/h, cagionato un serio pericolo alla sicurezza altrui circolando alla guida del veicolo marca __________ con targhe italiane __________ alla velocità punibile di km/h 115 (constatata in km/h 121);

                                       e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento) corrispondente a fr. 30.- (trenta) aliquote da fr. 120.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di  mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

rilevato                              che la patrocinatrice degli accusatori privati postula la conferma del decreto d’accusa per quanto concerne i reati di diffamazione, ingiuria e minaccia. A titolo di torto morale chiede per gli accusatori privati CHF 300.- ciascuno.    Chiede infine che venga pagata la metà delle ripetibili prodotte con estratto dettagliato in corso di istruttoria;

rilevato                              che il difensore chiede che l’imputato venga scagionato da tutte le accuse, tranne per quanto concerne l’infrazione alla circolazione stradale. Si oppone inoltre sia alle richieste di torto morale sia alla richiesta di indennità per spese legali postulate dalla patrocinatrice degli accusatori privati.

richiamati                          gli art. 173 CP, 177 CP, 180 CP, 90 cifra 2 LCStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1e4e 49 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti al capo d’imputazione n. 3 nel decreto d’accusa n. 4641/2011 del 15 novembre 2011.

                                 2.     IM 1 è autore colpevole di

                                       2.1.    diffamazione

                                                  per avere per avere, a __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con i residenti dell’__________ __________, mediante messaggio di posta elettronica di data 10.05.2010 e in particolar modo per avervi allegato un documento riportante fatti e considerazioni in merito al trascorso giudiziario di __________, senza che questi siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente e nel solo intento di fare della maldicenza.

                                        2.2.    ingiuria

                                                  2.2.1.    per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.

                                                  2.2.2.     per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.

                                        2.3     infrazione grave alle norme della circolazione

                                                  per avere per avere, in data 03.03.2010, a __________ (__________), sulla semiautostrada A13, velocità limitata a 80 km/h, cagionato un serio pericolo alla sicurezza altrui circolando alla guida del veicolo marca __________ con targhe italiane __________ alla velocità punibile di km/h 115 (constatata in km/h 121);

                                 3.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

                                        3.1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).

                                               3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di  2 (due) anni.

                                         3.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

                                               3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

                                               Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dagli accusatori privati la relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4.         Si rinviano al foro civile le pretese degli accusatori privati  relative alla riparazione del torto morale. Non si assegnano ripetibili. Non sono inoltre riconosciute indennità per spese sostenute nel procedimento penale.

                                 5.    Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 6.     Intimazione a:

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di  IM 1

                                    fr.                          1’000.-         multa

                                    fr.                            200.-        tassa di giustizia

                                    fr.                            200.-          spese giudiziarie                  

                                    fr.                         1'400.-          totale

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