Incarto n. 81.2011.420 DA 4452/2011
Bellinzona 15 marzo 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4452/2011 del 7 novembre 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla LF sull'asilo
per avere, ad __________, nel periodo tra il __________ fino al __________, nella sua qualità di amministratore unico con diritto di firma della società __________ SA e pertanto quale datore di lavoro di richiedenti d’asilo, omesso di versare sul conto deposito appositamente predisposto DNTE 1DNTE 1 la quota del 10% dedotta dal loro salario, per complessivi CHF 8'112.60 e meglio per avere, omesso, dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10 % dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 550.00; dal mese __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 6'008.80; dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 1'553.80;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
rilevato che la difesa chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 115 LAsi, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sull’asilo per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°4452/2011 del 7 novembre 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 200.-.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
__________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia, Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 350.- totale