Incarto n. 81.2011.38 DA 716/2011
Bellinzona 6 marzo 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 __________ (difensore: DI 1, __________
prevenuta colpevole di violazione di domicilio
per essersi introdotta, a __________, presso il __________, in data __________, contro la volontà dell'avente diritto, nell'appartamento dei signori __________ e __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 28 febbraio 2011 n. 716/2011 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 120.- (centoventi).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata, la quale deve essere altresì esentata dal pagamento di ogni onere di causa;
sentita per ultima l’imputata, la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
visti gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolta dall’imputazione di violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 470.- (quattrocentosettanta) sono a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 600.- (seicento).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1 ,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Divisione della giustizia, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
IM 1
CHF 250.- tassa di giustizia
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 120.- testi
CHF 470.- totale