Incarto n. 81.2011.326 DA 3393/2011
Bellinzona 8 gennaio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 3393/2011 del 31 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole divie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento). 3. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l'11.11.2008, ma prolugna il periodo di prova di 1 (uno) anno. 4. Per ogni sua pretesa l'accusatore privato ACPR 1, __________, è rinviato al competene foro civile.
rilevato che l’imputata chiede di poter svolgere dei lavori di pubblica utilità in alternativa alla pena pecuniaria;
richiamati gli art. 37, 39, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 CP; 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 seconda frase, 95 cifra 2 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 130 e 132, 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di
1.1.danneggiamento, per avere, ad __________, il __________, presso l’abitazione dell’ex compagno ACPR 1, lanciando per aria dei piatti, sia in casa, sia dalla finestra, distrutto un certo numero di stoviglie e deteriorato un mobile antico (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 4'000.00)
1.2.vie di fatto, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 1.1., colpendolo con un piatto alla caviglia, senza cagionargli rilevanti danni al corpo o alla salute, commesso vie di fatto nei confronti dell’ex compagno ACPR 1;
1.3.ingiuria, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 1.1., offeso l’onore dell’ex compagno ACPR 1 insultandolo con diversi ingiuriosi epiteti fra cui “bastardo”, “padre di merda” e “figlio di puttana”;
1.4.guida in stato di inattitudine, per avere, ad __________, il __________, condotto la vettura __________ targata TI __________ in comprovato stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.68 / max 2.96 g/kg);
1.5.infrazione alle norme della circolazione, per avere, ad __________, il __________, nelle condizioni psico-fisiche descritte sub 1.4., infranto le norme della circolazione, segnatamente perdendo per imprevidenza colpevole la padronanza del veicolo __________ targata TI __________ ed andando così a cozzare durante una marcia a ritroso contro un muretto;
1.6.guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 1.4., condotto la vettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla Sezione della circolazione, a tempo indeterminato, il __________;
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. al lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore;
2.1.1. l’accusata è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’150.- (millecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 650.- (seicentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino l’11.11.2008, ma prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione stradale, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale