Incarto n. 81.2011.325 DA 3400/2011
Bellinzona 8 febbraio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 - (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 3400/2011 del 5 settembre 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole diinfrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizinalmente per un periodo di prova 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS). 2. Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito dai capi di imputazione n. 1, 2.2. e 3, postulando una massiccia attenuazione della pena protestando tasse, spese e ripetibili;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1. infrazione alle norme della circolazione, per avere, circolando l’__________ con il veicolo __________ targato TI __________ a __________, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall'antistante vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ che si era regolarmente fermata, urtandola così da tergo;
1.2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per avere a __________ l’__________ abbandonato i luoghi dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia;
2. Di conseguenzaIM 1IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 800.- (ottocento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’230.- (milleduecentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 830.- (ottocentotrenta) senza motivazione scritta.
3. Non viene riconosciuta nessuna indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (1427168).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 800.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 1630.00 totale
fr. 2500.00 cauzione già versata
fr. -870.00 a saldo