Incarto n. 81.2011.323 DA 2634/2011
Bellinzona 9 gennaio 2013
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 __________ rappr. dal tutore: TU 1TU 1
visto il decreto d’accusa n. 2634/2011 del 11 luglio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
furto
per avere, tra il __________ e il __________, a __________, mentre si trovava a bordo dell’autovettura di marca __________ modello __________ targata (I) __________, a scopo di indebito profitto sottratto, al fine di appropriarsene ai danni di , un portamonete del valore di fr. 30.- contenente del denaro contante in ragione di fr. 300.- ed Euro 150.00 (refurtiva non recuperata, ad eccezione del portamonete privo di banconote);
f atti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CPS, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS). 2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);
rilevato che l’imputata chiede il suo proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1.I fatti di questa causa si sono realizzati la notte a cavallo tra il __________ e il __________. IM 1 (detta __________) quella sera si trovava al bar __________ a __________. Pioveva. La donna era all’esterno del citato esercizio pubblico in procinto di prendere l’autobus che, dalla zona di __________, conduce alla stazione FFS, da dove doveva prendere il treno verso casa sua a __________.
ACPR 1 si trovava pure in quel luogo e, a quel momento, era in procinto d’entrare nell’esercizio pubblico citato, incontrando così la IM 1. Si sono intrattenuti con una breve conversazione nel corso della quale lei accennava di doversi recare a __________ in treno: lui le ha dunque chiesto se necessitava un passaggio fino alla stazione. La donna ha accettato ed è salita sull’autovettura di ACPR 1. Le parti prima di quel incontro non si conoscevano.
Alla stazione ACPR 1 ha precisato che, dopo averla salutata, s’accorgeva che gli “era stato rubato il portamonete”. Convinto che a sottrarglielo fosse stata la donna appena conosciuta decideva di raggiungere la stazione FFS di __________.
A __________ non ha però trovato nessuno e si è dunque ridiretto verso sud. A __________ ha incontrato una pattuglia della Polizia ed ha loro raccontato del furto. Dopo le pratiche di rito è ritornato alla stazione di __________ ed ha frugato “nei vari cestini dei rifiuti” per verificare se vi fosse il suo portamonete, per poi trovarlo, senza però i franchi 300.- e gli euro 150.- che erano in esso contenuti.
Ha concluso asserendo
· “sono quindi sicuro che a commettere il furto sia stata lei, anche perché sul mio veicolo non è salita alcun altra persona”.
Da qui il decreto d’accusa.
2.Ben diversa è stata la versione subito fornita da IM 1 pochi giorni dopo l’interrogatorio del denunciante.
L’interessata ha certamente confermato “di avere ricevuto un passaggio” dal ACPR 1, dichiarando pure che era stato lui “ad offrirsi” di accompagnarla, ma ha subito anche precisato che:
· “appena salita in automobile, il signor ACPR 1 affermava di non trovare il suo portamonete, quindi prima di partire lo cercavamo all’interno del veicolo senza ritrovarlo. Da parte mia uscivo dal veicolo ed esattamente sotto la portiera dal lato del passeggero dove mi trovavo io, notavo il borsello per terra.”
Quindi glielo ha consegnato.
Intorno al __________ la IM 1 ha reincontrato il ACPR 1, il quale l’ha accusata di avergli sottratto il borsello, circostanza che comunque la prevenuta ha sempre contestato.
3.Al dibattimento IM 1 ha confermato la propria versione, senza smentirsi e precisando che l’accusatore privato non si sarebbe limitato ad offrirle un passaggio verso la stazione di __________, ma si sarebbe pure “interessato” a lei. “…ad un tratto ACPR 1 ha bloccato le portiere e ha tentato di molestarmi”.
4.Ora, per poter procedere alla condanna di IM 1 per il furto del portamonete occorre disporre agli atti di valide prove a sostegno della tesi accusatoria.
Questo perché, in diritto penale, vige il principio in dubio pro reo, il quale consacra la presunzione di innocenza, che impone di condannare unicamente in base a concreti e tangibili elementi a sostegno della tesi fatta dall’accusa: in materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in materia di apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio, dal quale deriva che ogni dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. Per cui, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, o non è possibile farlo, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).
5. In questa vertenza la prova inconfutabile del fatto che la prevenuta abbia effettivamente sottratto all’accusatore privato il portamonete non esiste. Nemmeno da un punto di vista indiziario. E ciò per i seguenti motivi:
da un lato perché la prevenuta ha subito dichiarato -senza in seguito smentirsi- di non aver sottratto alcunché da quel veicolo,
dall’altro, siccome il comportamento della vittima non ha permesso di giungere a una conclusione differente.
ACPR 1 anziché fornire certezze, ha sollevato ulteriori dubbi. Un sufficiente sospetto di colpevolezza della IM 1 non può di certo essere dedotto dall’agire messo in atto dall’accusatore privato quella sera subito dopo l’asserito furto, il quale si è accordo del furto 30 minuti dopo dall’uscita della donna dalla sua autovettura e, con quel ritardo, dunque alle 00:10, si è recato, a __________ per cercare la donna, senza interessarsi degli orari di partenza dei treni, per poi denunciare la scomparsa del portamonete ad una pattuglia di Polizia per caso incontrata a __________ e per poi trasferirsi -ancora- alla stazione FFS di __________ e frugare in tutti i cestini della spazzatura. Idem per quanto attiene a quanto accaduto fra i due nell’autovettura, dove, seppur non essendo provata l’insinuazione della IM 1 fatta al dibattimento, agli atti vi è la dimostrazione di un interesse dell’uomo per quella donna che le ha lasciato il suo -vero- numero di cellulare (v. verbale di Polizia e doc. 1 prodotto al dibattimento).
6. Ammettere la colpevolezza di IM 1 solo sulla base di detti accertamenti non è a questo Giudice apparso sufficiente. Ciò vale a maggior ragione se si considera che nonostante una particolare situazione di debolezza della donna prevenuta, con personalità borderline e sotto tutela, è apparsa credibile avendo in aula dichiarato, senza contraddirsi, la medesima versione dei fatti esternata in Polizia e al dibattimento. E ciò senza avere mai visionato l’incarto.
richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 42 e segg. CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di furto, art. 139 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2634/2011 del 11 luglio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 300.- (trecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Intimazione a:
IM 1 TU 1 ACPR 1 .
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale con motivazione scritta
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.