Incarto n. 81.2011.305 DA 2878/2011
Bellinzona 6 febbraio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2878/2011 del 2 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
lesioni semplici (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso)
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento). 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del prevenuto;
richiamati gli art. 123 CP, richiamati gli art. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, per avere il __________, a __________, colpendolo al viso con un bastone simile ad un manganello, cagionato a le lesioni attestate nella lettera di dimissione __________ agli atti.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.00 (centodieci), per un totale di fr. 1'650.00 (milleseicentocinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione scritta e di fr. 400.00 (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 500.00 (cinquecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
ACPR 1 Gordola
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale