Incarto n. 81.2011.269 DA 2651/2011
Bellinzona 6 febbraio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2651/2011 del 18 luglio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 220.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 13'200.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. 2. Alla multa di fr. 800.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 2'800.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 19.10.2009, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento dell’imputato. In via subordinata, chiede che la pena venga ridotta e che non venga revocata la sospensione della condizionale;
richiamati gli art. 117 cpv. 1, in rel. con l’art 11 cpv. 3 LStr, richiamati gli artt. 34 e 42 cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere fra il __________ e il __________ ad __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso la discoteca __________, come barista, __________, cittadina bulgara sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 30(trenta) aliquote giornaliere di fr. 220.- (duecentoventi), per un totale di fr. 6'600.- (seimilaseicento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 2'800.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 19.10.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 anno.
4. Non si assegnano indennità.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 850.00 totale