Incarto n. 81.2011.265 DA 2104/2011
Bellinzona 6 dicembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare
IM 1IM 1 ,
visto il decreto d’accusa n. DA 2104/2011 del 30 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), proponendone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna, (artt. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 2'400.- (duemilaquattrocento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. È annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell’accusatore privato in ragione di CHF 15'941.25 (quindicimilanovecentoquarantunoeventicinque).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
ritenuto come l’imputato, che con scritto 1. dicembre 2012 ha fra l’altro chiesto che venga tenuto conto della sua buona fede, è stato dispensato dal comparire al dibattimento in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP;
preso atto che l’accusatore privato domanda la conferma del decreto d’accusa;
richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106, 217 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), per un totale di CHF 2’400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).
2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
IM 1 __________, __________, __________,
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: La Segretaria:
IM 1
CHF 200.- multa
CHF 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
CHF 750.- totale