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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2013 81.2011.261

20 febbraio 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·636 parole·~3 min·2

Riassunto

Lesioni semplici

Testo integrale

Incarto n. 81.2011.261 DA 1347/2011

Bellinzona 20 febbraio 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1        __________;  

prevenuto colpevole di        lesioni semplici

                                        per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere, all’esterno dell’esercizio pubblico __________, colpito con una sberla all’orecchio destro, ACPR 1, cagionandogli un danno al corpo con conseguente inabilità lavorativa, come certificato in data __________ dal Dr.med __________, __________, e in data __________ dal Dr.med. __________, __________;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

                                        reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 aprile 2011 n. 1347/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 31 (trentuno) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 930.- (novecentotrenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 31 (trentuno) giorni (artt. 34 e 36 CP).

                                    2.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

                                    3.  L’accusatore privato ACPR 1, __________, è rinviato al competente foro per le sue pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

                                    4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

sentito                               l’imputato, il quale ricordando i suoi attuali sforzi nella ricerca di un impiego e i problemi che, in tale ottica, la prospettata iscrizione a casellario giudiziale comporterebbe (oltre alle difficoltà finanziarie causate dal pagamento della pena pecuniaria), chiede il proprio proscioglimento.

                                        Dichiara comunque di essere disposto, nella denegata ipotesi di una sua condanna, a svolgere un lavoro di pubblica utilità;

richiamati                           gli artt. 34, 37, 39, 47, 48 lett. b), 123 cifra 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia                    1.  IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                    2.  Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                        2.1.  Al lavoro di pubblica utilità di 40 (quaranta) ore.

                                                2.1.1. Il condannato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                        2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 150.- (centocinquanta).

                                               2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

                                    3.  La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

                                    4.  L’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

                                    5.  Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                    6.  Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1

                                        -    per raccomandata

  ACPR 1   

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

                                              Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                   a carico di IM 1IM 1

                                        CHF                     75.-          tassa di giustizia

                                        CHF                     75.-          spese giudiziarie           

                                        CHF                   150.-          totale

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