Incarto n. 81.2011.213 DA 2187/2011
Bellinzona 15 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2187/2011 del 6 giugno 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'600.- (milleseicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento dal capo di imputazione n. 2 del decreto d’accusa;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr.; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 14 cpv. 1 ONC; 22, art. 68 cpv. 4 lett. a OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, a __________ il __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 - max. 1.03 grammi per mille).
2. IM 1 è prosciolto dal reato di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti al capo d’imputazione n. 2 del DA 2187/2011 del 6 giugno 2011.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (277).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1'100.00 totale