Incarto n. 81.2011.135 DA 1529/2011
Bellinzona 6 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Paolo Cardillo in qualità di Segretario per giudicare
IM 1, __________
visto il decreto d’accusa n. DA 1529/2011 del 26 aprile 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole diinfrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 250.- (duecentocinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'750.- (tremilasettecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’accusato ha chiesto una riconsiderazione della proposta di pena;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr.in rel. con gli art 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4 cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv 1 OSS; gli art. ; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
infrazione -lieve- alle norme della circolazione
per aver violato le norme medesime e meglio per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 121 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato al pagamento di:
· una multa di fr. 500.- (cinquecento);
· in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
· al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessvi fr. 200.- (duecento).
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1 Breganzona
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazone, Camorino
Sezione della popolazione Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale