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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.02.2004 50.2004.2

2 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·455 parole·~2 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 50.2004.2/KRM DA 4025/2003

Bellinzona 2 febbraio 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 16 gennaio 2004 da

_________ _________, _________ difeso da: _________ _________, _________  

mediante la quale è chiesta la restituzione del termine per interporre opposizione al decreto di accusa DA _________ /_________ del _________ 2003;

preso atto                          che con osservazioni 20 gennaio 2004 il __________ ha formulato preavviso negativo alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato                        in fatto ed in diritto

                                         che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al domicilio dell'accusato il 4 dicembre 2003 e non essendo stato ritirato presso l'ufficio postale dove era in giacenza e stato ritornato il 15 dicembre 2003 al mittente, il quale lo ha rispedito per posta B il 22 dicembre seguente (cfr. busta originale di intimazione);

                                         che per costante giurisprudenza la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, qualora il destinatario dovesse contare sulla notifica (cfr. da ultimo DTF 127 I 31);

                                         che in concreto _________ _________ sapeva di avere in corso un procedimento penale e doveva quindi attendersi di ricevere una comunicazione in merito;

                                         che l'accusato giustifica il mancato ritiro della raccomandata con il fatto di essersi trasferito dalla madre il 29 novembre 2003 e si essere intenzionato a cambiare domicilio;

                                         che per l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;

                                         che in specie la raccomandata è stata inviata al regolare domicilio dell'accusato, il quale se il recapito non era più corretto avrebbe dovuto e potuto notificare tempestivamente all'ufficio postale il cambiamento: il fatto di non aver preso conoscenza del decreto di accusa è quindi da imputare esclusivamente a negligenza dell'accusato stesso;

                                         che di conseguenza l'istanza deve essere respinta, perché _________ _________ non ha potuto fare tempestivamente opposizione per propria colpa;

                                         che tasse e spese vanno a carico dell'istante;

visti                                   gli art. 21 e 22 CPP;

pronuncia:                1.     L'istanza è respinta.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di fr. 20.- sono a carico dell'istante.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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