Incarto n. 50.2004.15/KRM DAP 2833/2002
Bellinzona 17 dicembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 16 novembre 2004 da
IS 1 rappr. da: RA 1
mediante la quale è chiesta la revoca della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con sentenza 9 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, cresciuta in giudicato;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto l’istanza non è stata intimata per osservazioni;
considerato in fatto ed in diritto
che con sentenza 9 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, IS 1 è stata dichiarata autrice colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che il 29 giugno 2004 ella ha contratto matrimonio a __________ nella Repubblica domenicana con RA 1;
che con l’istanza che ci occupa, presentata dal marito, è chiesta la revoca dell’espulsione, per il ricongiungimento famigliare;
che la richiesta è stata presenta da persona non autorizzata, poiché in ambito penale chi non agisce personalmente deve farsi rappresentare da un avvocato;
che si dovrebbe quindi assegnare un termine per ripresentarla da parte dell'interessata o di un legale munito di regolare procura: tuttavia in concreto non è necessario procedere in tal senso, siccome la domanda deve essere respinta per altri motivi;
che dagli atti risulta solo che IS 1 si è coniugata nella Repubblica domenicana con uno spagnolo domiciliato in Svizzera, ma nulla si evince sulle circostanze e le motivazioni che hanno portato al matrimonio;
che l'unione non è ancora stata iscritta in Svizzera, dove il signor RA 1 risulta divorziato da __________ dal 27 novembre 1991;
che al momento del matrimonio quest'ultimo doveva essere perfettamente al corrente che la moglie non avrebbe potuto entrare in Svizzera sino al 10 maggio 2006;
che nulla nell'incarto permette di concludere che il matrimonio sia avvenuto con la reale volontà di costituire una famiglia nel nostro paese;
che nelle suddescritte circostanze la questione del ricongiungimento famigliare appare di secondaria importanza rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;
che l'istanza deve così essere respinta;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese
3. Intimazione a:
per sé e per la moglie
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.