Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.11.2003 50.2003.15

3 novembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,547 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 50.2003.15 DA 892/2003 DA 2300/2003

Bellinzona 3 novembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare sull'istanza __________ __________ 2003 di

__________ __________ __________ __________, di __________ e fu __________ nata __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Ecuador), cittadino ecuadoriano, residente a __________ (Ecuador), senza fissa dimora, celibe, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________,  

con la quale chiede             la restituzione in intero dei termini per interporre opposizione ai decreti d'accusa DA __________/__________ del __________ __________ 2003 e DA __________/__________ del __________ __________ 2003;

preso atto                          delle osservazioni __________ __________ 2003 del Sostituto Procuratore pubblico, Clarissa Torricelli Bernasconi;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                        in fatto ed in diritto:

                                 1.     Con decreto d'accusa DA __________/__________del ____________________ 2003 il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto il signor __________ __________ __________ __________ colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri per essere entrato in Svizzera da un valico non meglio precisato in data ____________________ 2003 senza essere in possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), nonché per aver soggiornato illegalmente a __________, __________ e in altre località non meglio precisate dal __________all'__________ marzo 2003, svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri. In applicazione della pena, egli ne ha proposta la condanna a 10 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per 3 anni. Al decreto d'accusa, intimato brevi manu il giorno successivo al fermo, l'istante non ha introdotto opposizione.

                                 2.     Con decreto d'accusa DA __________/__________del ____________________ 2003 il medesimo magistrato ha ritenuto l'istante colpevole di violazione del bando, per essere entrato in Svizzera dal valico doganale di __________ in data ____________________ 2003 privo di certificati validi di legittimazione (passaporto privo del necessario visto) e nonostante la pena accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti con il decreto d'accusa di cui al punto precedente. In applicazione della pena, egli ne ha proposta la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e il mantenimento del beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente pena. Pure contro questo decreto d'accusa, intimato il giorno successivo al fermo, l'istante non ha interposto opposizione.

                                 3.     Con decreto d'accusa DA __________/__________del ____________________ 2003 lo stesso magistrato ha ritenuto l'istante colpevole di violazione del bando, per avere, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo dal ____________________ al __________2003, soggiornato in Svizzera nonostante l'espulsione contro di lui pronunciata dal Ministero pubblico, valida sino al ____________________ 2006. In applicazione della pena, egli ne ha proposta la condanna a 30 giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed il mantenimento del beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti pene.

                                         Questo procedimento penale è attualmente pendente presso la scrivente Pretura penale, in quanto l'istante, per il tramite del difensore d'ufficio, avv. __________ __________, ha formulato opposizione al decreto d'accusa. Il relativo dibattimento è stato aggiornato al ____________________ 2003 da questo stesso giudice. Con scritto di data __________ __________ 2003 il difensore ha chiesto il rinvio del dibattimento, rispettivamente di decidere in merito all'istanza in oggetto prima di tale data, sia per ragioni di economia processuale sia poiché la stessa è strettamente collegata con il procedimento in corso.

                                 4.     Con l'istanza in esame il signor __________ __________ __________ __________ ha postulato la restituzione dei termini per inoltrare, per il tramite del proprio difensore, opposizione ai suddetti decreti d'accusa, adducendo in sostanza che le "sbrigative" procedure applicate dagli inquirenti non gli hanno consentito di difendersi adeguatamente.

                                 5.     Secondo l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non avere potuto rispettare la scadenza perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. L'istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP).

                                         Presupposto indispensabile è dunque l'assenza di colpa da parte dell'istante o del suo patrocinatore.

                                         Il rimedio è di natura eccezionale. La durata e l'intensità dell'impedimento vanno esaminate concretamente (Rep 1997, pag. 285).

                                         Nel caso di specie, bisogna unicamente analizzare se l'istante è stato impedito senza sua colpa ad opporsi ai decreti d'accusa in parola. In effetti, il difensore d'ufficio, venuto a conoscenza dei motivi che legittimerebbero la restituzione dei termini soltanto in occasione del verbale di conferma dell'arresto di fronte al GIAR, avvenuto in data ____________________ 2003, ha introdotto la presente istanza il ____________________ 2003, dunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 22 cpv. 1 CPP.

                                 6.     L'istante si duole del fatto che la facoltà di opporsi al decreto d'accusa ed il diritto di chiedere la nomina di un difensore d'ufficio sono stati concretamente vanificati dall'effettiva ed immediata espulsione, in quanto gli stessi gli sono stati comunicati solo al momento della notifica del decreto d'accusa, ossia poche ore prima dell'espulsione già predisposta ed organizzata.

                                         L'istante si lamenta inoltre del fatto che, nella situazione in cui si era venuto a trovare, non è stato in grado di capire la portata dei diritti garantitigli solo formalmente e dunque di esercitarli. Egli sostiene che una persona straniera senza conoscenze della lingua italiana, senza cognizioni giuridiche e con una comprensibile diffidenza verso le istituzioni giuridiche straniere, non voglia né possa avvalersi del diritto di opporsi al decreto d'accusa. L'inibizione ad esercitare tale diritto, sarebbe, a suo dire, ancora più marcata dalla formulazione del punto n. 1 del verbale di notifica del decreto d'accusa, con la quale è stato avvertito (a mo' di monito) del "seguito giudiziario" in caso di opposizione. A titolo abbondanziale egli rileva infine che l'interprete, non avendo le conoscenze giuridiche necessarie, non poteva supplire alla mancanza di un legale.

                                 7.     Come correttamente sostenuto dal magistrato inquirente, l'esercizio dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico non è subordinato alla contemporanea residenza in Svizzera.

                                         In altre parole, il rimpatrio immediato, pur rendendo più difficoltoso l'esercizio di tali diritti, non lo impedisce affatto.

                                         Analogo discorso va fatto per quanto concerne l'asserita mancata padronanza della lingua italiana. In effetti, dalla documentazione risulta che tutti gli atti procedurali sono stati effettuati con l'ausilio di un interprete. Egli poteva dunque rivolgersi a quest'ultimo per chiedere agli agenti di polizia eventuali delucidazioni circa il significato e la portata di quanto gli veniva notificato.

                                 8.     Secondo l'art. 207 cpv. 4 CPP non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità pene privative di libertà né revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico.

                                         Giusta l'art. 49 cpv. 1 CPP, l'accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell'assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell'accusa. Il decreto d'accusa deve indicare l'avvertenza che possono essere chiesti la nomina immediata di un difensore d'ufficio e il gratuito patrocinio (art. 208 cpv. 1 lett. f CPP).

                                         Nella presente fattispecie, l'istante si è visto notificare in ambedue le occasioni un decreto d'accusa con una proposta di pena privativa della libertà senza avere potuto far capo ad un legale e, verosimilmente, senza avere avuto il tempo per valutare adeguatamente se esigere l'ascolto da parte del Procuratore pubblico, come prescritto, sotto pena di nullità, dall'art. 207 cpv. 4 CPP.

                                         Si può convenire che il metodo utilizzato dagli inquirenti non sia esente da critiche, specie quando si procede all'espulsione immediata. Tuttavia, dagli atti risulta che l'istante è stato compiutamente informato circa il contenuto del decreto d'accusa e circa i suoi diritti.

                                         In effetti, in entrambi i casi egli ha firmato senza riserve, previa traduzione da parte di un interprete, sia la dichiarazione contenente il richiamo all'art. 207 cpv. 4 CPP, sia il verbale di notifica del decreto d'accusa.

                                         Da quest'ultimi documenti si evince in particolare che egli ha preso conoscenza dell'espulsione dal territorio svizzero per la durata di tre anni e delle relative conseguenze in caso di violazione del bando. Al proposito si rileva inoltre che su entrambi i verbali di notifica figura esplicitamente il giorno fino al quale l'istante non sarebbe potuto rientrare in Svizzera.

                                         Del resto, l'istante, a ragione, nell'istanza in oggetto non pretende nemmeno il contrario e non è minimamente stato provato che egli non abbia compreso quanto gli è stato tradotto. Anzi in occasione dell'interrogatorio a seguito del secondo fermo da parte della polizia, avvenuto il ____________________ 2003, egli ha dichiarato esplicitamente di essere a conoscenza del provvedimento emanato in precedenza nei suoi confronti.

                                         Anche sotto questo aspetto, l'istanza non merita pertanto accoglimento.

                                 9.     Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 9 cpv. 1 CPP). Data la particolarità del caso, e considerato che l'istante è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, si prescinde dal riscuotere tasse e spese.

visti                                   gli art. 21 e 22 CPP;

pronuncia:                1.     L'istanza è respinta.

                                         §   Il pubblico dibattimento nel procedimento penale inc. n. __________.__________.__________, già aggiornato per il ____________________ 2003, è confermato.

                                 2.     Non si riscuotono né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Sostituto Procuratore pubblico Clarissa Torricelli Bernasconi, __________, __________ __________ __________ __________, c/o avv. __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________.  

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

50.2003.15 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.11.2003 50.2003.15 — Swissrulings