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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.06.2003 40.2003.4

16 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,432 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 40.2002.1 40.2003.4  

Bellinzona 16 giugno 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, fu __________ e fu __________,  nato a __________ il __________arzo 1936, domiciliato a __________, meccanico, divorziato (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        contravvenzione alla LF sulle case da gioco, per avere

                                    –   gestito, insieme con __________ __________, dal mese di gennaio fino al 15 giugno 2000, presso il ristorante __________ di __________, un apparecchio automatico da gioco del tipo __________ __________ utilizzandolo per i giochi d'azzardo,

                                        reato previsto dall'art. 56 cpv. 1 lett. a, c LCG;

                                    –   gestito, insieme con __________ __________, dal mese di aprile 2000 e dal mese di luglio 2000 fino al 27 novembre 2000, presso il bar __________ di __________, due apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ utilizzandoli per i giochi d'azzardo,

                                        reato previsto dall'art. 56 cpv. 1 lett. c LCG;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                     –   per i fatti di __________, con decisione penale ____________________ 2002 della Commissione federale delle case da gioco, __________, che propone:

                                        1.  la condanna dell'accusato al pagamento di una multa di fr. 2500.–,

                                        2.  la confisca dell'importo di fr. 118.40 rinvenuto nell'apparecchio,

                                        3.  la condanna al risarcimento di fr. 6875.– a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili,

                                        4.  la confisca e la distruzione dell'apparecchio automatico da gioco __________ __________ sequestrato il 15 giugno 2000,

                                        5.  la condanna al pagamento delle tasse di decisione e di stesura di complessivi fr. 2000.–;

                                    –   per i fatti di __________, con decisione penale __________ del __________ __________ 2002 della predetta Commissione, che propone:

                                        1.  la condanna dell'accusato al pagamento di una multa di fr. 10 000.–,

                                        2.  la confisca dell'importo di fr. 220.– rinvenuto nell'apparecchio,

                                        3.  la condanna al risarcimento di fr. 12 500.– a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili,

                                        4.  la confisca e la distruzione degli apparecchi automatici da gioco __________ __________ sequestrati il 27 novembre 2000,

                                        5.  la condanna al pagamento delle tasse di decisione e di stesura di complessivi fr. 3250.–;

viste                                  le richieste di giudizio di un tribunale presentate dall'accusato il 3 aprile e il 2 luglio 2002;

indetto                               il dibattimento 16 giugno 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il difensore avv. __________ __________;

disposta                            la riunione degli incarti ____________________ e __________.__________.__________;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura delle decisioni penali, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ritiene che la fattispecie non rientri nel campo d'applicazione dell'art. 56 LCG ma – tutt'al più – della legislazione cantonale; sulla confisca dei valori patrimoniali, nega che gli apparecchi sequestrati abbiano reso le somme evocate dalla CFCG (tanto meno al netto, come andrebbe calcolato il guadagno) e contesta il metodo di calcolo comparativo di cui alla decisione penale; chiede in definitiva il proscioglimento dell'accusato dall'imputazione e si oppone alla confisca delle somme e dei valori patrimoniali; non si oppone invece alla confisca e alla distruzione degli apparecchi, divenuti in seguito illeciti; in via subordinata, postula una drastica riduzione della multa a un massimo di fr. 1000.–;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulle case da gioco, art. 56 cpv. 1 lett. a, c LCG, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                    3.  se dev'essere ordinata la confisca delle somme di fr. 118.40 e di fr. 220.– ritrovate negli apparecchi automatici sequestrati, così come degli importi di fr. 6875.– e di fr. 12 500.– a titolo di valori patrimoniali non più reperibili,

                                    4.  se dev'essere ordinata la confisca e la distruzione degli apparecchi automatici da gioco __________ __________ sequestrati il 15 giugno (__________) e il 27 novembre 2000 (__________),

                                    5.  il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                        che nel corso del 2000 la Commissione federale delle case da gioco ha avviato due indagini distinte a carico di __________ __________, sospettato di avere gestito in un esercizio pubblico di __________ e in uno di __________, da gennaio a novembre 2000, tre apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ utilizzandoli per i giochi d'azzardo;

                                        che esperite le inchieste, con decreti penali del 23 novembre 2001 e del 28 marzo 2002 la Commissione federale delle case da gioco ha riconosciuto __________ __________ colpevole di violazione dell'art. 56 cpv. 1 LCG e ha proposto la condanna dell'imputato al pagamento di due multe di fr. 2500.– e fr. 10 000.–, alla rifusione di complessivi fr. 19 375.– a titolo di "confisca di valori patrimoniali non più reperibili", al pagamento di oneri amministrativi di fr. 3750.–, e ha prospettato inoltre la confisca di fr. 338.40 rinvenuti negli apparecchi da gioco, così come la confisca e la distruzione degli apparecchi medesimi;

                                        che, in esito alle opposizioni presentate dall'accusato il 18 dicembre 2001 e il 24 aprile 2002, con decisioni penali del 28 marzo e del 27 giugno 2002 la Commissione federale delle case da gioco ha confermato sostanzialmente i predetti decreti penali, ponendo a carico dell'accusato ulteriori oneri amministrativi di fr. 1500.–;

                                        che con lettere del 3 aprile e del 2 luglio 2002 __________ __________ ha chiesto di essere giudicato da un tribunale;

considerato                        in diritto:

                                        che la CFCG ha ravvisato in concreto la violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a e c LCG, per avere l'accusato gestito tre apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ utilizzandolo per i giochi d'azzardo;

                                        che la difesa ritiene invece che la fattispecie non rientri nel campo d'applicazione dell'art. 56 LCG ma – tutt'al più – della relativa legislazione cantonale la quale non è però oggetto dell'attuale procedimento;

                                        che l'apparecchio __________ __________, come rilevato sia dalla CFCG sia dalla difesa, è stato autorizzato dall'amministrazione federale con risoluzione del 2 dicembre 1997 come apparecchio automatico per i giochi di intrattenimento, non sottoposto alla legislazione federale sulle case da gioco;

                                        che tale autorizzazione è stata invero revocata con decisione del 28 febbraio 2001, la CFCG avendo accertato come l'apparecchio in rassegna veniva regolarmente utilizzato per giochi d'azzardo;

                                        che nel periodo dei fatti rimproverati all'accusato (gennaio-novembre 2000), l'apparecchio __________ __________ non configurava tuttavia – di per sé – un "apparecchio per il gioco d'azzardo";

                                        che, come giustamente sottolineato dalla difesa, all'accusato non può dunque essere rimproverato di avere "installa[to], allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo" nel senso dell'art. 56 cpv. 1 lett. c LCG;

                                        che, per quanto attiene all'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG (per altro ravvisato solo nel decreto penale relativo ai fatti di __________), invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a far ritenere che l'accusato abbia organizzato o gestito giochi d'azzardo per mestiere;

                                        che l'imputato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;

                                        che, ciò posto, decade anche la prospettata confisca delle somme sequestrate negli apparecchi – non essendo esse provento di reato – così come la confisca di valori patrimoniali non reperibili per complessivi fr. 19 375.–, sul cui ammontare non basta per altro la stima realizzata dal Canton __________ riguardo a un non meglio precisato "ricavo mensile di un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo";

                                        che gli apparecchi automatici devono essere per converso confiscati e distrutti a norma dell'art. 58 CP – indipendentemente dalla commissione di un reato – giacché divenuti illeciti in seguito alla già citata risoluzione del 28 febbraio 2001;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 56 cpv. 1 lett. a, c LCG; 58 seg. CP; 73 segg. DPA; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di contravvenzione alla LF sulle case da gioco, per i fatti avvenuti ad __________ nelle circostanze descritte decisione penale __________ __________ 2002 e ad __________ nelle circostanze descritte nella decisione penale __________ __________ del ____________________ 2002;

ordina                              la confisca e la distruzione degli apparecchi automatici da gioco __________ __________ sequestrati il 15 giugno 2000 ad __________ e il 27 novembre 2000 ad __________;

soprassiede                      al prelievo di tasse e spese amministrative e giudiziarie;

avverte                             le parti del diritto di ricorrere, tramite questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza motivata, presentando un memoriale in tre esemplari con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Intimazione a:

__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Commissione federale delle case da gioco, __________, Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, Procuratore pubblico della Confederazione, __________,  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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