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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.02.2013 30.2010.216

12 febbraio 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,981 parole·~10 min·2

Riassunto

Durante una corsa di scuola guida, dopo fermata ad uno "Stop", inoltrarsi in un'intersezione e collidere con un veicolo sopraggiungente da destra

Testo integrale

Incarto n. 30.2010.216 27031/709

Bellinzona 12 febbraio 2013  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 settembre 2010 presentato da

 RI 1 rappr. da: , ,

contro

la decisione 10 settembre 2010 n. 27031/709 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 27 settembre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 10 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura TI __________, durante una corsa di scuola guida, dopo essersi fermat[a] ad uno “Stop”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un veicolo sopraggiungente da destra.”

                                         Fatti accertati il 7 luglio 2010 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         L’art. 36 cpv. 1 primo periodo OSStr prescrive che il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.

                                         Per l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

                                         L’art. 14 cpv. 1 ONC specifica che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera alla multata, durante una corsa di scuola guida, di essersi inoltrata in un’intersezione, dopo essersi fermata a uno “Stop”, collidendo con un veicolo sopraggiungente da destra.

                                         La decisione si fonda sul rapporto di polizia 26 luglio 2010, dal quale emerge la seguente dinamica dell’infortunio:

                                         “(…) __________ si trovava a circolare su via __________, con accanto il maestro conducente __________. Giunta al segnale Stop su detta via si arrestava per concedere la precedenza ad alcuni veicoli che circolavano sua via __________.

                                         Al momento di ripartire con manovra di svolta a sinistra non si avvedeva del sopraggiungere del protagonista __________ che circolava regolarmente su via __________ in direzione di __________, proveniente quindi dalla sua destra.

                                         Anche __________ si accorgeva tardivamente della presenza del __________ ed azionava subito il freno per mezzo del doppio comando del quale è dotata la vettura, ma non riusciva ad evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore destra del veicolo__________ e la portiera posteriore sinistra del veicolo __________.

                                         Dopo il sinistro entrambe le vetture venivano spostate per consentire la circolazione”.

                                         Dal rapporto si evince altresì che:

                                         “Bernasconi è alle prime lezioni di guida e __________ suo maestro ha affermato che lo scopo della lezione era quello di acquisire dimestichezza con l’uso della frizione, e precisamente partire e cambiare rapporto correttamente nonché fermarsi agli stop nella posizione ottimale.

                                         Per quanto riguarda il resto delle regole della circolazione era l’istruttore che aveva il compito di tutte le verifiche del caso (...)”.

                                         (cfr. informazioni complementari, pag. 4)

                                 4.     La ricorrente, per il tramite del padre, contesta categoricamente l’ammontare della multa “in quanto la sicurezza (visuale) su questo incrocio deve essere tenuta in debita considerazione. Se esiste responsabilità da parte dell’allieva conducente e/o maestro, esistono pure corresponsabilità da parte di chi deve garantire la sicurezza stradale”. Inoltre, contesta il metodo di calcolazione della multa, che ritiene arbitrario, poiché stabilito a discrezione del funzionario incaricato, senza tenere conto della pericolosità dell’incrocio, come pure del fatto che l’agente di polizia le avrebbe confermato che non aveva nessuna responsabilità nell’accaduto, e, infine, che nel tempo intercorso tra la chiamata alla polizia e l’arrivo degli agenti si era già giunti ad un accordo bonale, comunicato puntualmente alla pattuglia, che non avrebbero dovuto stilare in tal caso il rapporto, perché non più necessario.

                                         In conclusione, afferma che “se sanzione deve esserci che ci sia. Ma che venga calcolata in modo equo ed imparziale da persone affidabili e competenti, tenendo conto di tutto quanto sopra menzionato” (cfr. ricorso 17 settembre 2010).

                                 5.     In concreto, la ricorrente non contesta la fattispecie. È infatti evidente che ella non ha concesso la precedenza a un’autovettura che circolava regolarmente e proveniente da destra, in quanto non ne ha notato il sopraggiungere attraverso lo specchio posto in corrispondenza dell’intersezione tra via __________ e via __________.

                                         Occorre quindi valutare se ella può essere ritenuta colpevole di tale infrazione, stante la sua condizione di allieva conducente alle prime armi.

                                         Difatti, l’art. 100 cifra 3 cpv. 2 LCStr, limita la punibilità di un allievo conducente, prevedendo che egli è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare secondo il suo grado di istruzione.

                                         Secondo Jeanneret tale regola interviene soprattutto in caso di infrazioni commesse per negligenza e richiede la presa in considerazione del grado d’istruzione e d’esperienza dell’allievo conducente, sia per quanto concerne l’applicazione delle regole di circolazione e la realtà del traffico sia per l’uso del veicolo. Il grado di diligenza richiesto è lo stesso di quello prescritto dall’art. 12 cpv. 3 CP. Ciò permette di escludere la responsabilità, principalmente all’inizio della formazione, quando un allievo conducente apprezza male una situazione – commette allora un errore di fatto, talvolta inevitabile – o intraprende una manovra inadeguata di fronte a una situazione di pericolo, e questo in ragione della sua inesperienza del traffico o dell’utilizzo del veicolo che conduce (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 534, n. 131 ad art. 100 LCStr).

                                 6.     In sede di verbale la ricorrente ha asserito che:

                                         “(...) La visibilità e la visuale erano buone, non vi erano precipitazioni e il fondo stradale era asciutto. Ad un certo punto giungevamo su Via __________ e mi fermavo al segnale stop, prima di immettermi su Via __________. Era mia intenzione svoltare a sinistra su tale via.

                                         Dopo aver fatto passare alcune vetture, guardavo sia alla mia sinistra che alla mia destra e valutando che non arrivassero vetture iniziavo la manovra. Percorsi pochi passi però, il mio veicolo veniva urtato da una vettura che circolava su Via __________ in direzione di __________.

                                         L’urto avveniva tra lo spigolo anteriore destro della mia vettura e la fiancata sinistra dell’altro veicolo. Zona porta posteriore.

                                         Preciso che ho subito tentato una frenata di emergenza e anche il maestro __________ ha frenato prontamente ma non siamo riusciti ad evitare l’incidente. Purtroppo non ci siamo accorti per tempo del sopraggiungere di questa vettura” (cfr. verbale di interrogatorio 7 luglio 2010, pag. 1 e 2).

                                         In merito all’esperienza della ragazza, il maestro conducente ha precisato che: “ha già superato l’esame teorico, ma è veramente alle prime lezioni. L’obiettivo della lezione è quello di cominciare a prendere dimestichezza con il cambio ed eseguire correttamente le partenze e le fermate agli stop (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio 7 luglio 2010 di __________, pag. 1).

                                         Sulla dinamica dell’infortunio egli ha invece asserito quanto segue:

                                         “All’orario indicato dopo aver fatto circa 45 minuti di lezione, ci fermavamo allo stop che da via __________ immette su via __________. La ragazza si fermava correttamente nella posizione appropriata. Entrambi verificavamo il traffico su via __________ e iniziavamo una manovra di svolta a sinistra per immetterci appunto su via __________ in direzione di __________[.] In questo frangente non notavo una vettura che proveniva dal __________, (nostra destra) e che si dirigeva anch’essa verso __________. Quando ci trovavamo quasi al centro della carreggiata avveniva così la collisione, tra la parte anteriore destra della mia vettura e quella laterale sinistra dell’altro veicolo, e precisamente sulla portiera posteriore (...).

                                         Preciso che alla destra dello stop in questione vi è un muro che ostruisce parzialmente la visuale da dove proveniva l’altro protagonista, è presente tuttavia uno specchio nel quale purtroppo non ho identificato la vettura. Prima di questo veicolo [ne] sono transitati altri che abbiamo regolarmente lasciato passare.

                                         Preciso che l’allieva conducente ha effettuato lei la partenza dallo stop al momento che ha ritenuto opportuno, purtroppo io ho identificato tardivamente l’arrivo dell’altro veicolo ed ho azionato bruscamente i freni ma troppo tardi per evitare la collisione. Preciso che tuttavia ritengo che la responsabilità ultima sia mia essendo la conducente come già detto proprio all’inizio” (cfr. verbale, pag. 1 e 2).

                                 7.     Orbene, dalle affermazioni che precedono appare di meridiana evidenza che l’insorgente era alle sue prime lezioni di guida e aveva di conseguenza pochissima esperienza, tant’è vero che l’obiettivo della lezione di guida era, tra l’altro, di acquisire dimestichezza con la frizione al fine di eseguire correttamente le partenze e le frenate agli stop, operazione tutt’altro che evidente per un conducente alle prime armi, a maggior ragione in presenza di una simile intersezione, caratterizzata dalla presenza di ostacoli fisici che precludono la visuale sul traffico proveniente da destra (totalmente mascherata dal muro e dalla siepe ivi presenti), tanto da dover ricorrere all’ausilio dello specchio. Per compiere tale manovra si impone una ripartenza sicura e decisa, ciò che richiede già una certa esperienza, un corretto uso di freno e frizione, una buona maneggevolezza del volante, che la ricorrente ancora non aveva acquisito. Certo nella misura in cui ella non si è avveduta dell’altro veicolo, si potrebbe concludere per una certa disattenzione; tuttavia a mente di questo giudice la ricorrente non disponeva della necessaria confidenza con i comandi del veicolo, tale da permetterle di affrontare una simile manovra con la dovuta attenzione sul traffico proveniente da destra.

                                         In altri termini, nulla di penalmente rilevante può esserle imputato. Difatti quando una persona si trova alle sue prime lezioni di guida, non può ancora avere sotto controllo tutte le situazioni di pericolo che si presentano, soprattutto in una strada principale abbastanza trafficata. Del resto, il maestro si è correttamente assunto la responsabilità dell’accaduto.

                                 8.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, ritiene che la ricorrente non si è resa colpevole dell’infrazione imputatale dall’autorità di prime cure. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese (art. 15 vLPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1, 100 cifra 3 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 12 cpv. 3 CP; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

   tramite il rappresentante;  

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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