Incarto n. 30.2010.197 22892/703
Bellinzona 21 novembre 2012
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 agosto 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 agosto 2010 n. 22892/703 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 13 settembre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 20 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
″Alla guida della vettura TI __________ circolava sulla corsia interna di un’intersezione circolare e, nell’uscire dalla rotonda, collideva con un veicolo circolante sulla corsia esterna.″
Fatti accertati il 9 giugno 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
2. Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Inoltre, secondo l’art. 44 cpv. 1 LCStr, sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera alla multata di aver, alla guida della vettura TI __________, circolando sulla corsia interna di un’intersezione circolare, nell’uscire dalla stessa, colliso con un veicolo circolante sulla corsia esterna.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto 16 giugno 2010, steso da due agenti della Polizia Cantonale, i quali, in base alla loro costatazione e alle dichiarazioni dei protagonisti, hanno così riassunto la dinamica dell’infortunio:
“(...) __________, circolava da __________ in direzione di __________. Per tale motivo si trovava a circolare sulla via Cantonale in territorio di __________ all’interno dell’intersezione rotatoria __________, sulla corsia di marcia interna.
Giunta in prossimità dell’uscita direzione __________, dopo aver esposto l’indicatore di direzione, svoltava a destra verso l’uscita non avvedendosi della presenza del veicolo condotto dal protagonista __________, che stava circolando regolarmente sulla corsia di marcia esterna. A seguito dell’urto la vettura della __________ si è capovolta.
L’urto è avvenuto con la parte anteriore del veicolo __________ contro la fiancata destra dell’autovettura __________” (cfr. informazioni complementari, pag. 4)
4. La ricorrente, dal canto suo, ha contestato sin dalla prima comparsa scritta l’infrazione imputatale dall’autorità di prime cure, dolendosi tra l’altro del fatto che la polizia non avrebbe sentito una teste a discarico.
Nelle osservazioni 13 luglio 2010, ella ha asserito che:
“(...) Sul luogo dell’incidente era presente una testimone, la signora __________ la quale, avendo visto come si sono svolti i fatti, si è da subito messa a disposizione della polizia per eventuali chiarimenti. La polizia non ha mai contattato la signora __________, malgrado la mia versione dei fatti differisse con quella dell’altro conducente coinvolto. Inoltre, il rapporto di polizia è stato redatto in modo incompleto.
Come d’accordo con l’assicurazione, la testimone ha redatto una lettera nella quale spiega i fatti avvenuti. In base a questa testimonianza vi chiedo di riesaminare il rapporto di contravvenzione in quanto da parte mia non ritengo di aver commesso alcuna infrazione”.
Nel gravame ella si riconferma nelle proprie doglianze ed allegazioni, asserendo che:
“1) da parte mia circolando sulla corsia interna dell’intersezione circolare, azionando il segnale di direzione destro e mantenendo la corsia [d]i sinistra sull’uscita della “rotonda” non ho ostacolato nessun altro utente della strada e non ho commesso nessuna infrazione.
2) Visto che anche l’altro protagonista ha dichiarato che era sua intenzione svoltare a destra uscendo anche lui dall’intersezione circolare, come si può vedere molto bene nelle fotografie, la doppia corsia si protrae per diversi metri, quindi se anche l’altro protagonista avesse tenuto la sua corsia d’uscita destra, non vi sarebbe stata nessuna collisione.
Faccio presente che il mio veicolo è stato urtato all’altezza della ruota posteriore destra, con la parte anteriore sinistra dell’altro veicolo, quindi si può dedurre come erano le posizioni dei veicoli al momento della collisione.
A questo punto voglio comunque precisare, come sia stato molto lacunoso e mediocre il rapporto di Polizia come pure le fotografie fatte sul posto da parte degli agenti intervenuti, infatti non hanno nemmeno riportato la posizione finale dei veicoli assunta dopo l’urto, a mio modo di vedere determinante anch’essa per poter stabilire il comportamento di guida dell’altro protagonista. Infatti lo stesso si è fermato con la parte anteriore del veicolo, parallelamente all’aiuola spartitraffico centrale, tagliando completamente la corsia da me percorsa.
Ciò sta a dimostrare chiaramente che l’uomo, indeciso su dove andare, non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica e si è repentinamente spostato sulla sua sinistra proprio nel momento in cui io stavo transitando, urtandomi (...)” (cfr. ricorso 30 agosto 2010).
5. E’ deducibile dal principio della presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 par. 2 CEDU) che in un procedimento penale spetta all’autorità provare la colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
Il suddetto principio è violato quando l’autorità giudiziaria condanna l’imputato adducendo come giustificazione che egli non ha provato la sua innocenza, o che egli parta dall’errata supposizione che sia l’imputato a dover apportare tale prova (cfr. DTF 120 Ia 31, consid. 2c). Inoltre da tale principio scaturisce pure la massima “in dubio pro reo”, che è violata quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza e malgrado ciò condanna l’imputato. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa (cfr. DTF 120 Ia 31, consid. 2c).
6. Nella presente fattispecie, l’insorgente ha così riassunto l’accaduto:
“(...) Provenivo da __________ ed ero diretta a __________, ho imboccato la rotonda __________ con l’intenzione di uscire in direzione di __________. Preciso che circolavo nella corsia interna. Giunta all’altezza dell’uscita, ho svoltato a destra con l’intenzione di lasciare la rotonda. Ad un certo punto ho avvertito un colpo sulla mia parte destra. Dopo di che la mia vettura si è capovolta sul tetto per poi fermarsi di nuovo sulle quattro ruote con la parte anteriore diretta nel senso contrario da dove giungevo. Immediatamente sono riuscita a scendere dalla mia vettura con l’aiuto di una persona che si è fermata in mio soccorso. A questo punto ho visto che avevo colliso contro una vettura con targhe germaniche, la quale era danneggiata alla parte anteriore destra (...)”
(cfr. verbale di interrogatorio 9 giugno 2010 di, pag. 1 e 2).
6.1. A sostegno della sua tesi, la ricorrente produce la dichiarazione 9 luglio 2010, della supposta teste, signora __________, la quale ha affermato che:
“(...) Io stavo arrivando con la mia macchina da __________ ed ero dietro l’auto con targhe germaniche nella rotatoria nella corsia di destra, l’auto davanti a me sembrava indecisa sul percorso da seguire, alla nostra sinistra (corsia interna della rotonda) stava circolando la jeep con targhe ticinesi, al momento di uscire (tutti e tre stavamo uscendo alla seconda uscita) c’è stato il forte impatto tra l’auto germanica e l’auto di __________ (ho saputo il nome al momento in cui l’ho aiutata ad uscire dalla propria vettura)...__________ ha mantenuto la corsia di sinistra durante l’uscita e l’imbocco della strada che porta verso __________. Sono sicura di quello che dico perché stavo proprio dietro ai Signori tedeschi, ho dovuto frenare dietro la loro vettura (e mi ripeto: a mio parere non sapevano bene quale direzione prendere) e poi hanno accelerato per uscire e in una frazione di secondi c’è stata la collisione tra le due vetture”.
6.2. L’altro protagonista, straniero diretto a Lugano, ha invece descritto i fatti in questi termini:
“(...) A questa rotonda, il navigatore ci segnalava di svoltare verso destra alla prima uscita. Mentre ci trovavamo a circolare nella piazza di giro la mia velocità era di circa 30 km/h.
Siccome la rotonda ha due corsie, io circolavo nella corsia esterna e come ho detto [lì] dovevamo svoltare alla prima uscita.
Per precisare la mia manovra, io mi trovavo nella corsia esterna ed era mia intenzione uscire regolarmente sulla corsia di destra. Mentre stavo eseguendo la manovra di svolta a destra verso l’uscita della rotonda, un’automobile che circolava nella corsia interna alla mia sinistra, mi tagliava la strada. Ho potuto notare che questa vettura, invece di svoltare a destra e mantenere la corsia di sinistra, volesse prendere la corsia di destra, venendo così a collidere contro la mia automobile.
E’ stato tutto improvviso e non sono riuscito ad evitare l’urto, a seguito della collisione l’automobile che mi ha tagliato la strada si capovolgeva ed io riuscivo a fermarmi subito dopo una decina di metri sulla corsia di sinistra.
A seguito dell’incidente la mia vettura ha riportato danni alla parte anteriore sinistra” (cfr. verbale di interrogatorio 9 giugno 2010 __________ pag. 2).
7. Malgrado entrambe le versioni siano plausibili, la versione della ricorrente risulta più credibile. Infatti, a differenza di quanto asserito a verbale dal signor __________, non si comprende come mai ella si sarebbe spostata sulla corsia di destra all’uscita della rotonda, per poi una ventina di metri più avanti dover rientrare sulla corsia di sinistra. Infatti sulla carreggiata all’uscita della rotonda vi sono delle frecce di rientro (art. 74 cpv. 3 OSStr) che obbligano le vetture a spostarsi sulla corsia di sinistra. A favore dell’insorgente, ancorché non decisivo, vi è pure il fatto che ella sembra persona cognita dei luoghi, ciò che invece non si può dire dell’altro protagonista, atteso che, come si evince dalle sue dichiarazioni, è evidente che egli ha imboccato l’uscita sbagliata dal momento che era intenzionato a recarsi a __________.
Certo sorprende che l’insorgente non abbia minimente riferito – né a verbale né nelle successive comparse scritte – di aver notato la situazione dei veicoli all’interno o in avvicinamento alla rotonda, limitandosi ad asserire di aver avvertito un colpo “a un certo punto”; nondimeno, come da lei rettamente preteso, gli atti a disposizione dello scrivente giudice risultano incompleti e non consentono di far luce sull’esatta dinamica dell’accaduto, non potendosi escludere che ella si trovasse già oltre l’intersezione al momento della collisione.
Di fatto, non è stata scattata alcuna fotografia che mostri la posizione finale dei veicoli, il punto d’impatto e il tipo di danno alle vetture, benché le stesse non siano state spostate dopo l’urto. Dette informazioni sarebbero state di particolare utilità per comprendere quanto realmente accaduto, anche alla luce del fatto che la teste conferma che nella fase di uscita dalla rotonda l’insorgente ha mantenuto la corsia di sinistra, circostanza che smentirebbe la versione del co-protagonista; invero la di lui versione sarebbe stata maggiormente plausibile laddove egli avesse proseguito verso l’uscita successiva.
In siffatte evenienze, questo giudice non può pervenire con sufficiente tranquillità al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli. Sussistendo un ragionevole dubbio che la versione della ricorrente sia meno credibile di quella del co-protagonista, fatta sua dall’autorità di prime cure, ella deve essere prosciolta dall’addebito mossole.
Di conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
8. Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr).
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 3 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: