Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.07.2010 30.2010.156

23 luglio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·971 parole·~5 min·2

Riassunto

Fermata su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni; targa posteriore non chiaramente leggibile

Testo integrale

Incarto n. 30.2010.156 18542/710

Bellinzona 23 luglio 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 giugno 2010 presentato da

RI 1

contro

la decisione 18 giugno 2010 n. 18542/710 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 2 luglio 2010 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che la CRTE 1 con decisione 18 giugno 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese per fr. 10.-, per essersi, il 3 febbraio 2010 in territorio di __________, “fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni; inoltre il veicolo aveva la targa anteriore (recte: posteriore) non chiaramente leggibile”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando la mancata leggibilità della targa;

                                         che la CRTE 1, con osservazioni 2 luglio 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

e considerato                   in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che giusta l’art. 41 cpv. 1bis ONC (che concretizza l’art. 43 cpv. 2 LCStr) se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede; in mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile;

                                         che inoltre a norma dell’art. 57 cpv. 2 prima frase ONC le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di almeno 1,50 m per i pedoni, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n. 228.2); il fatto di circolare con le targhe non ben leggibili è invece passibile di una multa di fr. 60.- (infrazione n. 330);

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, quantunque, a ben vedere, l’arresto compiuto configurerebbe a tutti gli effetti un parcheggio (invero sanzionabile con una multa di fr. 120.-) e non una fermata, come del resto correttamente accertato dall’agente denunciante; in effetti, nonostante la sua brevità, la sosta non era destinata a far scendere o salire passeggeri, né tanto meno a caricare o scaricare merce che per le sue caratteristiche di peso/volume giustifica l’impiego della vettura;

                                         che l’autorità ha inoltre multato il ricorrente, poiché il veicolo aveva una targa non chiaramente leggibile;

                                         che sin dalla prima comparsa scritta (inoltrata anzitempo), l’insorgente contesta tale addebito, asserendo che “la targa è ben leggibile ed è quindi incomprensibile quanto indicato come infrazione. La vettura è a vostra disposizione per visione e, qualora non crediate a quanto indicato, l’Ufficio Cantonale __________ potrà confermarvi che nel frattempo non vi è stata una ristampa od una sostituzione delle targhe” (cfr. scritto 29 marzo 2010);

                                         che a sostegno del suo assunto, con scritto 15 aprile 2010, egli produce alcune fotografie delle targhe, dalle quali si evince che le targhe sono fondamentalmente di recente fattura;

                                         che tuttavia, come risulta dalle contro-osservazioni 1° aprile 2010 dell’agente accertatore – facenti parte dell’incarto e quindi liberamente accessibili all’insorgente in ogni tempo – la targa posteriore non era leggibile, siccome “parecchio sporca”, condizione che può senz’altro configurare una violazione dell’art. 57 cpv. 2 ONC laddove pregiudica la leggibilità della targa;

                                         che il ricorrente non ha invero mai contestato tale circostanza – frutto di una constatazione di agevole momento compiuta dall’agente – limitandosi a insistere sul fatto che le targhe non necessitavano di una ristampa/sostituzione e producendo alcune fotografie, scattate a posteriori, illustranti le targhe pulite;

                                         che in definitiva l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata; in particolare, egli non ha fornito alcun elemento utile per giungere a una diversa conclusione, ad esempio indicando possibili circostanze eccezionali che avrebbero provocato la temporanea illeggibilità della targa;

                                         che la multa inflitta, peraltro inferiore alla somma delle multe disciplinari per le due infrazioni riscontrate, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2010.156 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.07.2010 30.2010.156 — Swissrulings