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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.11.2010 30.2009.76

9 novembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,776 parole·~9 min·4

Riassunto

Circolare sul sedime autostradale, omettendo di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.76 7314/105

Bellinzona 9 novembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 23 marzo 2009 presentato da

RI 1 , difeso da: DI 1

contro

la decisione 13 marzo 2009 n. 7314/105 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 3 aprile 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 13 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo TI __________, circolando su sedime autostradale, ometteva di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva”.

                                         Fatti accertati il __________ 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

                                         Giusta l’art. 12 cpv. 1 LCStr, quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede in modo da potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato su un tratto autostradale, omettendo di mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (stimata inferiore a 10 m, con riferimento al rapporto di contravvenzione 12 gennaio 2009, dal quale risulta altresì che la constatazione si è protratta per almeno 500 metri).

                                         La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di una pattuglia composta da due agenti della Polizia cantonale, Reparto Mobile Sopraceneri, i quali, nel rapporto di contro-osservazioni 1° febbraio 2009, hanno precisato quanto segue:

                                         “Nelle circostanze di tempo e luogo citate nel nostro rapporto di contravvenzione, il denunciato ha circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva, stimata essere inferiore a 10 metri. La constatazione s’è protratta per una distanza di almeno 500 metri.

                                         La distanza è stata stimata dai due agenti componenti la pattuglia d’intervento mentre quanto al protrarsi della constatazione, questa è stata calcolata per difetto, al passaggio di ciascuna targa e relativa banda gialla sull’asfalto, site queste a distanze regolari di 100 metri le une dalle altre, sulle strade nazionali del nostro territorio.

                                         Gli agenti che hanno provveduto alla constatazione sono i firmatari del presente rapporto di contro-osservazioni.

                                         V’è da rimarcare che l’automobile condotta dal rubricato è stata fermata poco dopo la constatazione; la contravvenzione è quindi stata intimata al conducente che alla presenza di entrambi gli agenti s’è reso responsabile degli addebiti riferiti”.

                                 4.     L’insorgente contesta l’infrazione ascrittagli, invocando l’insufficienza di prove oggettive e mettendo in discussione, alla luce dell’opinione espressa da un autorevole autore (H. Giger, in Strassenverkehrsgesetz Kommentar, 7a ed., Zurigo 2008) la validità della stima effettuata dalla polizia, giacché frutto di mere percezioni degli agenti. A suo dire, come d’altronde suggerito dal predetto autore, ci sarebbero voluti infatti dei mezzi tecnici tali da consentire una misurazione oggettiva della distanza tra il suo veicolo e quello che lo precedeva o sarebbe stata necessaria una chiara ammissione resa a verbale (cfr. ricorso, punto 7). In proposito, egli nega di aver ammesso dinanzi agli agenti quanto a lui addebitato in occasione dell’intimazione verbale dell’infrazione. Egli ritiene altresì che in assenza di prove certe sarebbe stato imprescindibile procedere a un breve interrogatorio (cfr. ricorso, punto 6).

                                 5.     In concreto, occorre preliminarmente osservare che la misura delle distanze di sicurezza, contrariamente a quella della velocità. si è sempre basata e si basa essenzialmente, sul solo ausilio delle percezioni visive degli utenti della strada, completate da metodi empirici quali il calcolo di due secondi dal passaggio del veicolo che precede ad un punto di riferimento fisso, oppure da formule quali ½ della velocità = distanza di sicurezza, con margine di sicurezza più ampio per velocità superiori a 100 km/h, come pure in caso di strada ghiacciata, innevata o bagnata (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 5.2 ad art. 34). La percezione visiva è quindi un fondamento di tutta la normativa sulla circolazione stradale, segnatamente per quel che concerne distanze di ogni genere (cfr. ONC).

                                         Il ricorrente, come detto, si fonda su una dottrina che, analizzando in modo critico la DTF 131 IV 133, suggerisce la messa in atto “(…) di dispositivi tecnici precisi che permettano di misurare con esattezza la distanza tra due veicoli (…)” quale condizione per poter emettere una qualsiasi condanna in caso di un mancato rispetto delle distanze di sicurezza (cfr. ricorso, punto 4). Egli prosegue applicando la suddetta dottrina alla fattispecie in oggetto, concludendo che la stima di 10 metri per un tratto di 500 metri è un elemento probatorio insufficiente, in quanto risultante dalla mera percezione degli agenti di polizia (cfr. ricorso, punto 5).

                                         Invero la predetta critica della sentenza del Tribunale federale trova la sua ragione d’essere nel fatto che, nonostante l’accertamento degli agenti fosse avvenuto in condizioni di visibilità difficili, atteso che la loro visuale era coperta dai veicoli sorpassati, l’imputazione non solo era stata confermata, ma per di più aggravata, ritenuto che da infrazione semplice alle norme della circolazione stradale è stata qualificata grave nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

                                         Cionondimeno, l’autore non esclude l’attendibilità delle constatazioni visive effettuate dagli agenti di polizia, esprimendosi in termini molto generali sulle percezioni umane, anche sotto forma di dichiarazioni testimoniali. In proposito, egli afferma che, salvo eccezioni marginali, le stesse sono in larga misura poco attendibili, ciò di cui il giudice tiene conto nell’ambito del suo libero potere d’apprezzamento. Non risulta neppure che l’autore intenda dipartirsi a priori dalla motivazione invocata dall’Alta corte nella sentenza in parola per giustificare la forza probatoria delle dichiarazioni degli agenti, secondo cui stante la loro attività ed esperienza professionale essi sono in grado di stimare in modo relativamente attendibile la distanza tra due veicoli che si susseguono (a conferma di una costante giurisprudenza).

                                 6.     Nella fattispecie concreta, questo giudice ritiene che la distanza di sicurezza tra due veicoli poteva essere valutata in maniera appropriata anche senza l’ausilio di strumenti tecnici di misura. In effetti, se le normative della circolazione stradale ammettono che un automobilista possa misurare tale parametro con le sue sole percezioni umane, occorre a maggior ragione ammettere che un agente di polizia in servizio, sia in grado di effettuare efficacemente questo genere di valutazioni, in virtù della sua formazione e del fatto che il controllo del traffico fa parte delle sue mansioni professionali. Certamente ciò che conta non è fornire un dato metrico esatto, ma poter valutare se il margine di sicurezza stimato sia sufficiente o meno tenuto conto di tutte le circostanze concrete.

                                         Ora, assunto che il veicolo procedesse a 100 km/h, lo spazio tra due veicoli avrebbe dovuto essere di almeno 50 m (percorrendo un tratto autostradale). Dato che il multato afferma di non aver commesso irregolarità, il margine di errore della polizia equivarrebbe a oltre 40m (50m -10m). Tale divergenza non è neppure lontanamente plausibile, tanto più che le osservazioni si sono protratte per 500 metri e da posizione favorevole. Quanto a quest’ultima distanza, essa appare credibile, le spiegazioni fornite dagli agenti essendo circostanziate e plausibili (cfr. rapporto contro-osservazioni, p. 2).

                                         Del resto, il ricorrente non sostanzia in alcun modo per quale ragione gli agenti avrebbero dovuto o potuto commettere così grossolani errori di valutazione, assodato che la buona fede degli stessi non viene in alcun modo messa in discussione (cfr. ricorso, punto 1). Nelle varie comparse scritte egli si limita in sostanza a riproporre, in parte, le critiche di un autore di dottrina, senza fornire il benché minimo indizio concreto che possa suscitare dubbi sull’attendibilità dell’accertamento.

                                 7.     L’insorgente ritiene abbondanzialmente che non essendoci alcun verbale, gli agenti di polizia fanno valere invano, nelle loro contro-osservazioni, una sua ammissione di responsabilità al momento dell’intimazione verbale della contravvenzione. Pertanto non vi è alcuna confessione che possa assurgere a prova della sua colpevolezza (cfr. ricorso, punto 6).

                                         A questo proposito, occorre sottolineare come il ricorrente dica di essersi limitato a “prendere atto, con il dovuto rispetto di quanto gli riferiva un solo agente di polizia” (cfr. ricorso, punto 2.1). Nel dubbio si può ammettere che il suo silenzio sia stato interpretato erroneamente dalla polizia e che pertanto questo malinteso non debba nuocergli. La questione è tuttavia priva di rilevanza per il giudizio, atteso che non vi è alcun motivo di dubitare dell’accertamento degli agenti, i quali hanno potuto constatare in modo relativamente agevole gli estremi dell’infrazione e hanno poi proceduto al fermo immediato del veicolo.

                                         Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.

                                 8.     La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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