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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.11.2010 30.2009.59

12 novembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,920 parole·~10 min·3

Riassunto

Smaltimento illecito dilegname proveniente da scarti di cantiere e di imballaggi

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.59 2838/UPA

Bellinzona 12 novembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 febbraio 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 30 gennaio 2009 n. 2838/UPA emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 10 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 30 gennaio 2009 ha inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 2'950.-, oltre alla tassa per le spese amministrative di fr. 160.-, per lo smaltimento illecito di circa 500 kg di legname proveniente da scarti di cantiere e di imballaggi (palette e bancali).

                                         Fatti accertati il 30 giugno 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 cifra 3 OIAt.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio amministratore unico, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’art. 30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

                                         Scopo dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art. 1 OIAt). L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

                                         A norma della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati con legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti. Per la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).

                                         Secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.

                                         Non sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a (cifra 3).

                                         Chiunque intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2010). Se l’autore ha agito per negligenza, è punibile con la multa (cpv. 2). Il tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3).

                                 3.     Nel presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 2'950.- in relazione all’incenerimento illecito di 500 kg circa di legname proveniente da scarti di cantiere e di imballaggi (palette e bancali).

                                         La decisione impugnata trae origine dal rapporto di constatazione 30 giugno 2008 della Polizia Città di __________ (intervenuta per prima sul luogo dei fatti a seguito di una richiesta d’intervento per segnalato probabile incendio), dal quale risulta il seguente accertamento:

                                         “In data e ora di cui sopra (30/06/2008 ore 7.30, ndr) di pattuglia unitamente all’aiut. __________., come richiesto dalla CEOP, s’interveniva in zona piano della Stampa in quanto un utente da __________ aveva notato un denso fumo nero provenire appunto dalla zona “Stampa”, tanto da pensare ad un incendio.

                                         Infatti, giunti nelle adiacenze, con qualche difficoltà a causa del forte fumo in tutta la __________ si riusciva ad identificare la provenienza del problema, nel caso specifico, sul piazzale antistante della ditta citata a margine (ditta __________, ndr) si trovavano dei bidoni di ferro dove stavano bruciando resti di vario materiale di cantiere, legname in formica, pavatex e altri materiali non identificati (…)”.

                                 4.     La ricorrente, per bocca dell’amministratore unico, contesta la fondatezza della decisione, “per la mancanza dei presupposti giuridici alla base della stessa e per evidente mancanza di prove di responsabilità della __________, dei suoi dipendenti e dell’A.U” (cfr. ricorso, in fine). In particolare, l’amministratore unico proclama la totale estraneità della ditta all’accaduto, sottolineando che la stessa non è proprietaria, né affittuaria, né sub-affittuaria del mappale sul quale è stato acceso il fuoco, fondo peraltro accessibile a chiunque, giacché vi operano diverse ditte, alcuni artigiani ecc. Soggiunge – seppur per la prima volta nel gravame – che nessun dipendente della ditta ha operato o si è recato sul mappale il 30 giugno 2008. Inoltre, pretende che non esista prova nell’incarto che i bidoni rispettivamente la legna incenerita fossero di proprietà o in consegna alla ditta. In sostanza, afferma che l’unica prova che attesterebbe il coinvolgimento della __________, ovvero la foto acclusa al rapporto di servizio raffigurante il cartello pubblicitario della ditta, non è sufficiente per attribuirle una qualsivoglia responsabilità, considerato che nello spazio di 100 metri vi sono numerosi altri cartelli di ditte con attività molto diversificate.

                                         Sottolinea infine che la ditta separa e consegna regolarmente i rifiuti ed il legname di scarto alla ditta __________, mentre i detriti di cantiere e il materiale di demolizione vengono smaltiti tramite benne della __________ di __________; a conferma di tali circostanze, produce copia delle relative fatture.

                                 5.     In concreto, è pacifico che la ditta di cui __________ è amministratore unico è attiva sul mappale in cui ha avuto luogo l’incenerimento.

                                         Ciò premesso, va detto che non vi è alcun motivo di dubitare degli accertamenti compiuti dalla Polizia Città di__________, giunta per prima sul luogo dei fatti, che, in modo del tutto credibile, ha affermato di essere riuscita a stento, a causa del denso fumo propagatosi sul __________, a identificare l’origine dello stesso; tali accertamenti sono descritti in modo puntuale nel rapporto di servizio 30 giugno 2008 e suffragati da alcune fotografie, sulle quali si può intravvedere chiaramente un automezzo recante la scritta “__________” (marmi, graniti, piastrelle), raffigurata sul cartello pubblicitario, pure in atti, sotto l’altra scritta “__________, Impresa generale di costruzione”, a testimonianza del fatto che non ci si può trovare che di fronte al piazzale in cui operano le predette ditte; alla luce del tipo di materiale incenerito, desumibile dalla documentazione fotografica e non contestato, si può senz’altro ammettere che lo stesso sia riconducibile all’attività della __________.

                                 6.     Non solo, ma a differenza di quanto preteso nel gravame, dal fascicolo processuale emergono dipoi numerosi indizi che mettono in luce un netto coinvolgimento della multata nell’episodio in rassegna, a smentita della tesi difensiva secondo cui non vi sarebbero prove della responsabilità della __________, dei suoi dipendenti e dell’amministratore unico.

                                         In primis, balza subito agli occhi l’atteggiamento alquanto insolito dell’amministratore unico della __________, il quale, nonostante la professata estraneità alla vicenda, era presente alle ore 6.45 circa del mattino sul luogo esatto dell’incenerimento e vi è rimasto per una mezz’ora circa.

                                         Mal si comprende inoltre per quale motivo egli avrebbe dovuto sincerarsi personalmente della sicurezza dei luoghi (“mai avrei abbandonato la zona senza allarmare i pompieri o senza allontanare le fonti di pericolo (…) se si fosse stato in presenza di un falò ‘di dimensioni importanti’ ”; cfr. osservazioni 22 settembre 2008). Difficile poi capire come mai egli si sia dato la briga di misurare le dimensioni della benna, al fine di confutare la quantità di legname incenerito stimata dall’autorità, e di specificare il tipo di materiale incenerito, escludendo la presenza di rifiuti plastici. Non convince neppure laddove allude, giocando su alcune sviste manifeste e in quanto tali facilmente riconoscibili contenute nel rapporto di contravvenzione, alla presenza di altre cause di fumo in diverse zone del __________, tuttavia senza meglio circostanziare la sua affermazione, che lascia quindi il tempo che trova.

                                         Aggiungasi che solo nel gravame egli afferma positivamente che nessun dipendente della ditta si è recato o ha operato sul mappale, mentre nelle tre comparse scritte precedenti alla decisione (sebbene in un’occasione esplicitamente richiesto dell’autorità) egli si è limitato ad asserire in modo vago che l’area non è occupata solo dalla __________.

                                         A mente di questo giudice, le circostanze sovraesposte portano giocoforza a concludere per l’esistenza di una chiara connessione tra l’attività della ditta e l’accertato falò di rifiuti. A fronte della predetta serie di indizi convergenti, la prassi – incontestata e incontestabile – di smaltire regolarmente i rifiuti ed il legname di scarto presso ditte specializzate, attestata dalle numerose fatture prodotte, non permette per sé sola di sovvertire la conclusione che precede.

                                 7.     Non può poi essere disatteso che, diversamente da quanto preteso nello scritto 20 marzo 2009, l’atteggiamento fondamentalmente evasivo assunto dall’amministratore unico sin dalla prima comparsa scritta non dimostra affatto “massima collaborazione”, ma ha semmai reso oltremodo difficoltosa l’individuazione degli autori materiali dell’incenerimento.

                                         Di conseguenza, stante l’impossibilità di identificare il o gli autori materiali dell’illecito e considerato altresì che l’amministratore unico pretende di aver fornito le dovute disposizioni ai propri dipendenti, ripetendole anche ai responsabili delle altre ditte quando questi cambiano (cfr. osservazioni 28 novembre 2008), l’autorità di prime cure ha correttamente inflitto la multa alla società in applicazione dell’art. 7 DPA (applicabile su rinvio dell’art. 62 LPAmb).

                                 8.     Quo all’ammontare della multa, di per sé non contestato, lo stesso risulta confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 3 cifra 521 e segg., allegato 5 cifra 3 OIAt; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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