Incarto n. 30.2009.52 11/908 2474
Bellinzona 9 novembre 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 febbraio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 30 gennaio 2009 n. 11/908 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 5 marzo 2009 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 30 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Tardata chiusura della “__________” a __________. In data __________ 2008, la Polizia comunale di __________ ha accertato che nell’esercizio, ancora aperto alle ore 1.20, si trovavano un centinaio di avventori.”
Fatti accertati il __________ 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 37 e 66 Les pubb.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa.
C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 37 cpv. 1 Les pubb gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.
Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.-; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 Les pubb).
3. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di non aver provveduto alla chiusura dell’esercizio pubblico nonostante, al momento del controllo, l’ora di chiusura fosse scaduta da venti minuti. Nel locale vi erano ancora cento avventori, alcuni intenti a sorbire bevande alcoliche (cfr. con riferimento al rapporto di contravvenzione 25 novembre 2008).
4. L’insorgente, non contesta l’infrazione, ma ritiene che la multa sia:
“(…) molto esagerata per i fatti a margine, faccio presente che è stata la prima volta (…)”
e che:
“(…) non si è trattato di una chiusura ‘tardivo’ per ottenere un forte guadagno, ma unicamente si stava parlando sulla gestione della ‘tombola’ stessa con i relativi responsabili, nulla d’altro! Si è trattato di un fatto inconsueto, unico, per cui si chiede anche una gentile comprensione, dato che mi permetto assicurarvi non accadrà più!”
5. In concreto, si rileva che il contendere è limitato all’entità della multa.
Occorre pertanto esaminare se la decisione impugnata sia ossequiosa dei principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la commisurazione della multa dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione.
La multa rappresenta il primo grado di sanzione, al quale fanno seguito segnatamente la sospensione dell’autorizzazione per il gestore (art. 68), la sospensione dell’assunzione della gerenza (68a) e della revoca per il gestore dell’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico (art. 69).
Per quanto riguarda la contravvenzione in oggetto, si deve rilevare che ammontando a fr. 1’000.-, a fronte di un massimo possibile di fr. 10’000.-, la stessa è da considerarsi adeguata a casi di gravità non particolarmente elevata.
Nella fattispecie, l’ammontare della pena tiene conto del grande numero di persone presenti nel locale, circa cento, e del potenziale incasso supplementare che questa presenza di avventori fuori orario ha potuto generare. Non può inoltre essere disatteso che al momento del controllo, la serata sembrava essere ancora nel vivo della sua funzione ricreativa e lucrativa. Non convince a questo proposito la tesi dell’opponente secondo cui la presenza delle cento persone in quelle circostanze di tempo, fosse finalizzata a discutere sulla gestione della tombola e “null’altro”. Dal fascicolo processuale emerge infatti che nella sala del “__________” al momento dell’arrivo della Polizia era ancora presente un gruppo musicale, così come era riscontrabile un consumo di bevande alcoliche (cfr. intimazione di contravvenzione 25 novembre 2008).
Occorre pure sottolineare che l’insorgente non contribuisce a rafforzare la sua tesi, quando afferma che non si è trattato di una chiusura “tardiva” per “ottenere un forte guadagno”. Così dicendo, egli suscita o conferma immediatamente in chi lo legge il sospetto che il guadagno, seppure non “forte”, non fosse estraneo alle finalità della violazione qui in oggetto.
__________ infine rilevare che una multa, oltre ad avere una natura punitiva, mira ad avere un effetto deterrente rispetto alla possibilità di una reiterazione della violazione sanzionata.
6. In definitiva, anche tenendo conto che a dire dell’insorgente si sarebbe trattato di un caso isolato, la multa inflitta risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Essa appare adeguata a dissuaderlo dal commettere ulteriori infrazioni. Per il resto, egli non evoca altre circostanze che giustifichino una riduzione della multa.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 37, 66 Les pubb; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).