Incarto n. 30.2009.44 26067/802
Bellinzona 21 settembre 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 dicembre 2008 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione 19 settembre 2008 n. 26067/802 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 18 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OSStr, il segnale “Divieto di svoltare a sinistra” (n. 2.42) significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato.
L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr proibisce invece ai veicoli di oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza, rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. In applicazione delle predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di avere oltrepassato con la propria vettura la doppia linea di sicurezza tracciata lungo riva __________ (comune di __________), per svoltare a sinistra, all’altezza di piazza __________, dove è posato il segnale n. 2.42 “Divieto di svoltare a sinistra”.
4. RI 1, da parte sua, contesta l’addebito mossogli fornendo una versione dei fatti completamente diversa:
“Stavamo percorrendo in auto - proveniendo dal __________ - sulla «Riva __________ » e «Riva __________ ». Siccomo ho ricevuto una telefonata mi sono immediatamente fermato sulla destra della corsia/carregiata sulla Piazza __________ per prendere giù la chiamata.
Mi ero fermato da circa 2 Minuti, quando e sopravenuto un Poliziotto in Motocicletta (prima non era sul posto. Io stavo sempre anchora fermo e telefonando a destra della corsia sulla Piazza __________. Il Poliziotto ci a rivolto la parola.
Il Poliziotto a affermato che abbiamo oltrepassato la linia di sicurezza. Noi abbiamo smentito e nello stesso tempo dichiarato, che eravamo stati a fare il bagno a __________ e - proveniendo dalla direzione del __________ - ci siamo fermati per prendere giù la telefonata in arrivo.
Il Poliziotto ci a spiegato che a questo punto la faccenda era risolta ed e partito senza prendere conto di nessun dato personale nostro.
La mia compagna e mio figlio possono confermare come testimoni l’accaduto da me dichiarato in questa lettera siccome stavano con me in macchina.
Come allegato ricevete un attestazione in scritto in cui la mia compagna, la Signora __________ conferma il svolgimento”.
Annessa al ricorso, l’insorgente ha effettivamente prodotto una dichiarazione scritta di __________ dal seguente tenore:
“Io, __________, nata il __________, abitante a __________ confermo che la dichiarazione fatta dal Signore RI 1 nel suo ricorso contro la multa 26067/802 (25.2.2009) corrisponde alla verità assoluta”.
5. In sede di controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata a RI 1, affermando:
“In data e ora di cui sopra durante il mio regolare servizio, transitando su Riva __________ notavo la vettura di marca Mercedes targata __________ che svoltava a sinistra all’altezza di Piazza __________ oltrepassando la doppia linea di sicurezza.
Da parte mia fermavo il veicolo e spiegando al conducente l’infrazione commessa, gli intimavo regolare procedura ordinaria. Ho intimato la contravvenzione chiaramente dopo avere constatato l’infrazione, e non come afferma il contravvenuto che si era accostato per telefonare”.
6. In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie, non vi è ragione di dubitare delle dichiarazioni rese dall’agente denunciante, il quale ha proceduto a una constatazione di agevole momento. La stessa è stata in effetti eseguita alle 19.40 di un mercoledì di luglio, vale a dire in condizioni di luce diurna e di traffico certamente contenuto. D’altra parte, agli atti non vi sono elementi in grado di generare il concreto sospetto che il poliziotto sia potuto incorrere in una svista, né il ricorrente ne fornisce.
Certo, RI 1 ha prodotto una dichiarazione della sua compagna attestante la veridicità di quanto egli ha affermato nel proprio gravame. Tuttavia, a prescindere dall’imprecisione temporale riscontrabile nel documento (che menziona un inesistente ricorso “25.2.2009”), a differenza del multato e della stessa __________ l’agente denunciante ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Anche per questo motivo si ritiene quindi che la versione del poliziotto, il quale non può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente. Non si spiegherebbe altrimenti il suo pronto intervento per raggiungere la vettura di RI 1.
Visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente compiuto l’infrazione addebitatagli dalla CRTE 1.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, __________, CRTE 1, __________,
Il presidente: Il segretario
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).