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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.08.2009 30.2009.39

13 agosto 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,423 parole·~7 min·3

Riassunto

Circolare con automezzo pesante senza osservare le condizioni del permesso speciale; formazione di una lunga colonna di autoveicoli

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.39 952/108

Bellinzona 13 agosto 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio 2009 presentato da

RI 1RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 23 gennaio 2009 n. 952/108 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 19 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1, ,

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 23 gennaio 2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 un multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per il seguente motivo:

                                         “Ha circolato sull’autostrada A2, con la macchina semovente pesante TI __________ senza osservare le condizioni del permesso speciale in suo possesso (raggiungere i 60 km/h e evitare il formarsi di colonne) percorrendo un tratto di almeno 2 km alla velocità di circa 35 km/h e provocando la formazione di una lunga colonna di veicoli”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 90 cifra 1 e 96 cifra 1 cpv. 2 LCStr;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;

                                         che la CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che per l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); parimenti chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della LCStr o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 96 cifra 1 cpv. 2 LCStr);

                                         che l’infrazione rimproverata al multato è stata accertata, in territorio di __________ sulla carreggiata sud-nord dell’autostrada A2, da un agente della polizia cantonale, il quale così ha descritto i fatti:

                                         “Per avere, alla guida della macchina semovente __________, arrecante targhe di controllo TI __________, circolato ad una velocità inadeguata, inferiore ai 60 km/h, perturbando il traffico giornaliero, al momento della perpetrazione dell’infrazione, intenso.

                                         Tale velocità, stimata corrispondere a 35 km/h è stata constatata per una tratta minima di 2000 metri calcolati per difetto.

                                         Una colonna di veicoli è germogliata dal rallentamento constatato a __________ sino alla galleria ‘__________.

                                         Il veicolo è provvisto del permesso speciale numero__________ [di] cui alleghiamo una copia, in cui s’evince che l’uso dell’autostrada o semiautostrada è permesso soltanto se i veicoli carichi o a vuoto raggiungono o sono autorizzati a circolare ad una velocità minima di 60 km/h.

                                         Al momento del fermo il veicolo aveva inserite le luci di pericolo girevoli gialle, debitamente figuranti nell’allegato alla licenza di circolazione.”

                                         (cfr. rapporto di contravvenzione 21 ottobre 2008);

                                         che il ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione, sostenendo in sostanza di non aver disatteso quanto contenuto nel permesso speciale in suo possesso; in particolare rileva come l’autorità che lo ha concesso fosse al corrente “che in determinati tratti stradali in salita, il veicolo non poteva raggiungere la velocità minima indicata, essendo questa calcolata per tratte in pianura” (cfr. ricorso pag. 3), tant’è che per i permessi speciali attualmente rilasciati l’USTRA (Ufficio federale delle strade) prevede l’obbligo di accensione delle luci gialle di pericolo quando non è possibile raggiungere la velocità di 40 km/h;

                                         che è inoltre contestato l’accertamento della velocità, dal momento che pur essendo possibile che la velocità fosse inferiore a 60 km/h, questa non sarebbe stata di soli 35 km/h, come stimato dall’agente;

                                         che secondo l’art. 35 cpv. 1 ONC le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a farlo, ritenuto tuttavia che la disposizione non è applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali;

                                         che al momento dei fatti il veicolo condotto dal ricorrente era al beneficio del permesso speciale n. __________ regolarmente rilasciato il 14 gennaio 2008 dalla __________ di __________;

                                         che il permesso (cfr. allegato al rapporto di contravvenzione) prevede tutta una serie di condizioni, fra le quali le seguenti:

                                         -   l’uso dell’autostrada o semiautostrada è permesso soltanto se i veicoli carichi o a vuoto raggiungono o sono autorizzati a circolare ad una velocità minima di 60 km/h,

                                         -   il conducente deve evitare intralci al traffico e il formarsi di colonne, favorendo sorpasso e incrocio;

                                         che per quanto riguarda la velocità in autostrada la condizione non impone di circolare a 60 km/h, ma richiede solo che il veicolo in parola abbia la possibilità di raggiungere questa velocità o sia autorizzato a farlo;

                                         che la macchina semovente condotta dall’insorgente del peso di ben 60 tonnellate è autorizzata a circolare alla velocità massima di 64 km/h (cfr. permesso speciale) e può quindi accedere anche alle autostrade e semiautostrade;

                                         che risulta evidente che siffatta velocità non può sempre essere raggiunta in tutti i tratti di strada, in particolare non nelle salite, ciò che non poteva non essere noto anche all’autorità che ha concesso il permesso;

                                         che proprio per questo motivo le disposizione dell’USTRA prevedono ora per veicoli di peso superiore a 60 tonnellate l’obbligo di accendere la luce gialla di pericolo quando non è possibile raggiungere in salita in autostrada o semiautostrada la velocità di 40 km/h (cfr. osservazioni 18 febbraio 2009 dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione), luce gialla che peraltro il multato aveva inserito (cfr. rapporto di contravvenzione);

                                         che circolando nella rampa di accesso sud al __________ a una velocità inferiore a 60 km/h (stimata, ma non accertata, dall’agente in 35 km/h) il ricorrente non ha quindi leso le condizioni poste dal permesso speciale;

                                         che la condizione di evitare intralci al traffico e il formarsi di colonne, pur avendo validità per tutti i tipi di strada, è posta primariamente per le strade a traffico nei due sensi, come si può evincere dall’aggiunta “favorendo sorpasso e incrocio”;

                                         che in concreto trattandosi di autostrada non si incrociano veicoli e il sorpasso, essendo a disposizione più corsie, è sempre possibile;

                                         che la presenza di un veicolo particolarmente lento in autostrada può certo essere fonte di rallentamenti in caso di traffico intenso, ma ben difficilmente potrà essere causa di colonne ferme (ciò che può invece avvenire con traffico congestionato);

                                         che in concreto il rapporto di contravvenzione parla di colonna di veicoli germogliata sino alla galleria “__________” a causa del rallentamento constatato a __________;

                                         che tuttavia non è dato di sapere se si trattava solo di un leggero rallentamento o se la colonna era praticamente ferma, né è chiaro se l’origine della stessa fosse da imputare solo all’andatura del ricorrente o se invece non vi erano altre cause come il traffico intenso o il timore di alcuni conducenti nel superare un veicolo di dimensioni superiori al normale che circola con le luci di pericolo accese;

                                         che in altre parole non si sa se il veicolo del ricorrente non abbia provocato solo un rallentamento come quello, o poco superiore a quello, che si constata usualmente quando degli autoarticolati si superano su un’autostrada a due corsie;

                                         che in definitiva non ci sono sufficienti elementi per concludere che l’insorgente abbia provocato un intralcio alla circolazione di importanza tale da poterlo oggettivamente considerare una lesione delle norme della circolazione o del permesso speciale in suo possesso;

                                         che il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che non si prelevano né tasse né spese, avendo l’autorità soccombente agito nell’esecuzione delle sue attribuzioni ufficiali, e non si assegnano ripetibili, perché la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);

per questi motivi                 visti gli art. 26 cpv. 1, 90 cifra 1, 96 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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