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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.12.2010 30.2009.293

29 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,349 parole·~7 min·4

Riassunto

Omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.293 33770/110

Bellinzona 29 dicembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 novembre 2009 presentato da

 RI 1  

contro

la decisione n° 33770/110 del 20 novembre 2009 emessa d CRTE 1 

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.e alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo SG 71318 omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

                                         Fatti accertati il 2 luglio 2009 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 4 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     A norma dell’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali.

                                         Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata come zona di parcheggio con disco deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere modificate prima della partenza del veicolo (art. 48 cpv. 4 OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile dietro il parabrezza il tagliando di parcheggio, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD), commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.2).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo SG __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

                                         La decisione impugnata trae origine dall’accertamento, per conto della polizia di __________, di un agente di una società di sicurezza incaricata dal Municipio di __________.

                                 4.     Il ricorrente, nel proprio gravame del 29 novembre 2009, contesta l’addebito mossogli, asserendo a proposito anche di un’altra contravvenzione oggetto di decisione separata (inc. 30.__________) - quanto segue:

                                         “le due multe sono chiaramente ingiustificate e un ottimo esempio dell’azione scorretta e a mio parere chiaramente criminale (manovre fraudolente, probabilmente falso, assalto) della società privata con l’approvazione delle autorità competenti.

                                         Ho contestato personalmente e immediatamente al municipio comunale di __________ il 2 luglio 2009 e per iscritto il 4 luglio e il 14 settembre alla polizia della città di __________.

                                         Ci sono testimoni, documenti conclusivi e anche un rapporto di polizia. Il segretario del Comune di __________ e la polizia hanno vilmente negato un parere nonostante i fatti chiari. Questo è grave e dimostra una comprensione di giustizia molto dubbiosa. Non è purtroppo il primo episodio del genere e io non sono la sola vittima” (cfr. ricorso 29 novembre 2009 di RI 1).

5.Nel proprio gravame il ricorrente non spiega e nemmeno dimostra - di testimoni e documenti conclusivi infatti non vi è nemmeno l’ombra - i motivi per i quali contesta espressamente il fatto di non aver posto il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

6.     Ciò posto per una visione più chiara dei fatti vi è agli atti una dichiarazione del segretario comunale di __________:

        “Così richiesto dal signor __________, dipendente della __________ SA di __________ (ditta incaricata dal Municipio di __________ per il controllo del traffico fermo) si attesta quanto segue:

-   In data 2.7.2009 alle ore 10.30 circa si presenta allo sportello della Cancelleria comunale il sig. __________ per reclamare in merito ad una contravvenzione (fr. 120.-) da lui ricevuta qualche mese prima, nel parcheggio riservato allo scuola-bus, situato in via __________. Non aveva con sé l’avviso di contravvenzione ma ha mostrato una fotografia del parcheggio in parola che al momento era occupato da un veicolo al quale non era stata elevata la contravvenzione. Il sig. __________, impiegato del nostro Comune, spiega al sig.__________ che il parcheggio in parola rimane libero durante il periodo delle vacanze scolastiche quindi è normale che il veicolo attualmente parcheggiato non sia multato. Il sig. __________ se ne va poco soddisfatto.

-   Dopo 5 minuti il sig. __________ ritorna allo sportello indignato poiché nel frattempo ha ricevuto una contravvenzione (fr. 40.-).

-   Il sig. __________ telefona all’incaricato della ditta __________ sig. __________ per informazioni e lo stesso riferisce che arriva subito in cancelleria comunale.

-   Arrivato il signor __________ spiega che ha elevato la contravvenzione al veicolo parcheggiato (fr. 40.-) in quanto non aveva esposto il disco orario.

-   Nasce una vivace conversazione fra i sigg. __________ e __________ e quest’ultimo, dopo che il sig. __________ lo fotografa, chiede l’intervento della Polizia comunale di __________.

-   Dopo circa 10 minuti arriva una pattuglia della Polizia comunale di__________ e vengono rilevati i dati personali dei sigg. __________, __________ __________ e __________ (segretaria comunale).

-   Il sig.__________, prima di lasciare la casa comunale, preannuncia una denuncia contro il signor __________”

(cfr. dichiarazione 27 gennaio 2010 di __________, segretario comunale di __________).

                                 7.     In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente gli atti ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione dell’agente, poiché frutto di una constatazione di agevole momento, essendo egli intento a controllare il traffico stazionario e dovendo pertanto limitarsi a verificare la presenza del disco orario sul cruscotto e ad annotare il numero di targa del veicolo in contravvenzione.

                                         Non può essere disatteso che nel gravame l’insorgente non ha minimente comprovato la sua versione dei fatti, ritenuto oltretutto che alcune asserzioni, come ad esempio quella riguardante la fotografia del disco orario con a fianco la contravvenzione, le ha fornite unicamente in un secondo tempo.

                                         Al riguardo, anche a volerle considerare, si rileva che lo scritto 19 febbraio 2010 da lui inoltrato irritualmente nulla muta; infatti la fotografia n° B-4 non ha valore probatorio in quanto non dimostra assolutamente che il disco era stato messo in modo visibile sul suo veicolo il 2 luglio 2009 prima di recarsi la prima volta alla Cancelleria comunale di __________.

                                         Tutte le tesi dell’insorgente, anche quelle contenute nel predetto scritto di lingua tedesca del 19 febbraio 2010, non sono comunque atte a sminuire l’accertamento puntuale dell’agente; in proposito si osserva che la maggior parte di esse non sono per nulla pertinenti alla fattispecie in esame e di conseguenza utili ai fini del presente giudizio.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 8.     A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.2), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

                                         Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico  ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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