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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.11.2009 30.2009.253

9 novembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·955 parole·~5 min·2

Riassunto

Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; errore sui fatti

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.253 28776/102

Bellinzona 9 novembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 ottobre 2009 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 16 ottobre 2009 n. 28776/102 emessa dalla CRTE 1

viste                                  lo scritto 5 novembre 2009 presentato dalla CRTE 1, ,

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che con risoluzione 16 ottobre 2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.- per la seguente infrazione constatata il 14 agosto 2009:

                                         “Alla guida del veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 74 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza : 69 km/h”;

                                         che la decisione è stata presa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa per i motivi che si diranno in seguito;

                                         che la CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni;

                                         che il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr); se dei segnali indicano altre velocità massime, essi sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5 primo periodo ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che l’autorità rimprovera a RI 1 di avere superato di 19 km/h la velocità massima di 50 km/h permessa nelle località;

                                         che la ricorrente, che era alla guida di un veicolo non conosciuto e di proprietà di un’altra persona, non contesta l’accertamento della polizia come tale, ma afferma di avere “subito dubitato che il contachilometri fosse difettoso e ho manifestato le mie perplessità all’agente di polizia che mi ha suggerito di far verificare il tachimetro” (cfr. ricorso punto 2);

                                         che in conseguenza di ciò “la proprietaria del veicolo, Signora __________, ha così fissato un appuntamento al TCS di Rivera per la relativa verifica (vedi allegato). Dal rapporto del 26 agosto 2009 emerge chiaramente che il contachilometri era difettoso” (cfr. ricorso punto 3);

                                         che dal referto allegato pure al ricorso si evince che quando il tachimetro indicava 50 km/h la velocità effettiva era di 61,6 km/h, a 80 era di 91,4, a 100 era di 109 e a 120 era di 129,1;

                                         che la CRTE 1, alla quale era stato inviato il referto, non ne ha tenuto conto nella sua decisione, ritenendo che “le osservazioni presentate non giustificano l’abbandono del procedimento contravvenzionale”;

                                         che con il ricorso l’insorgente precisa di non aver “mai chiesto l’abbandono del procedimento ma una giustificata riduzione di 11,6 km/h per il cattivo funzionamento del tachimetro dell’autoveicolo che non conoscevo e che ho guidato per alcuni minuti senza accorgermi della velocità eccessiva” (cfr. ricorso punto 4);

                                         che giusta l’art. 13 cpv. 1 CP chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; il cpv. 2 di questo articolo prevede che se l’errore avesse potuto essere evitato usando le debite precauzioni l’autore è punito per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo;

                                         che una differenza di una decina di chilometri orari non è facilmente riconoscibile da parte di un normale autista;

                                         che la ricorrente deve di conseguenza essere punita per la velocità alla quale poteva rendersi conto di circolare prestando la dovuta attenzione;

                                         che tenuto conto che ella circolava a 74 km/h, ossia tra 50 e 80 km/h, l’errore di misurazione sulla base della perizia effettuata era di ca. 11.5 km/h;

                                         che di conseguenza la velocità indicata dal tachimetro (quella di cui poteva rendersi conto l’insorgente) era di 62.5 km/h (74 ./. 11.5); se si deduce la tolleranza la velocità punibile è dunque di 57.5 km/h;

                                         che per un superamento, nelle località, della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una multa di fr. 120.- (infrazione n. 303.1. lett. b);

                                         che il ricorso deve di conseguenza essere accolto e la multa ridotta a tale importo senza tasse e spese di prima istanza, poiché nulla permette di concludere che l’insorgente non avrebbe pagato l’ammenda in procedura disciplinare se questa fosse stata avviata;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.- senza tasse e spese.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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