Incarto n. 30.2009.23 422/190
Bellinzona 29 settembre 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 febbraio 2009 presentato da
RI 1 difeso da: DI 1
contro
la decisione 16 gennaio 2009 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del motoveicolo TI __________ effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza. Inoltre non osservava una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ ” (luce rossa).
Fatti accertati l’8 agosto 2008, alle ore 11.45, in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
L’art. 68 cpv. 1 OSStr specifica che i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni. La luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).
Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).
L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza e inoltre di non essersi fermato con il proprio motoveicolo davanti a un semaforo rosso in Via __________ a __________.
La decisione impugnata trae origine dal rapporto di contravvenzione 8 agosto 2008 allestito da una pattuglia della Polizia cantonale, Gendarmeria di __________ (sfociato in una prima risoluzione 5 settembre 2008, annullata in ordine), dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:
“In sella al motoveicolo__________ targato TI __________, circolava su Via __________ a __________, corsia centrale, direzione lago. Eseguiva il sorpasso sulla sinistra di alcune vetture intersecando la doppia linea di sicurezza e circolando sulla corsia riservata al traffico in senso inverso. Giunto all’altezza dell’intersezione con Via __________, facendo sempre uso della corsia riservata al traffico in senso inverso, svoltava a sinistra immettendosi sulla citata Via malgrado che i[n] quel momento il semaforo era commutato su luce rossa”.
4. Il ricorrente, non contesta di essere transitato su Via __________ nelle circostanze di tempo dell’infrazione, ma, sin dalla prima comparsa scritta, nega recisamente la dinamica dei fatti così come descritta, facendo in sostanza valere che durante la breve pausa pranzo a sua disposizione è solito rientrare al proprio domicilio, che dista 20 metri dall’incrocio in parola, tuttavia nella direzione opposta a quella contestatagli. Egli sostiene infatti che “è impossibile che stesse percorrendo quella corsia di marcia per giungere in Via __________ dal lato opposto alla sua abitazione”, specificando che “per pranzare si reca quotidianamente presso la sua abitazione in via __________ (…). Gli restano in tal modo solo 30 minuti per pranzare e certamente non andrebbe da nessun’altra parte, soprattutto non imboccherebbe la via __________ dall’altra parte della strada, quando ha il posteggio sotto casa!” (cfr. ricorso, punto 5).
Si chiede inoltre come mai la presunta infrazione non gli sia stata intimata nell’immediato (nessuno in polizia avrebbe, tra l’altro, voluto fornirgli spiegazioni); in particolare mal comprende per quale motivo, data la gravità dell’infrazione, la polizia non abbia provveduto a fermarlo, né abbia chiamato una pattuglia di supporto e neppure l’abbia contattato anche solo telefonicamente non appena rientrato al lavoro per chiedergli ragguagli in merito (cfr. ricorso punti 7-9).
Egli invoca finalmente un possibile errore di identificazione, ritenuto che nel __________ vi sarebbero un centinaio di scooter identici al suo, non potendosi neppure escludere che, dal momento che non è stato fermato da subito per l’accertamento, il numero di targa sia stato rilevato in un secondo momento, notando il suo scooter sotto casa. A suffragio di tale tesi, soggiunge come “sia ben conosciuto dagli agenti in questione (per contingenze personali da quasi 13 anni). Se fosse stato lui alla guida dello scooter descritto dagli agenti, essendo in possesso di un casco semiaperto (con visiera aperta trattandosi del mese di agosto), i suoi tratti orientali (seppur visti dallo specchietto retrovisore) sarebbero stati certamente notati e riconosciuti!”. (cfr. ricorso, punti 10-12).
In definitiva, si appella al principio in dubio pro reo, sottolineando la sua irreprensibilità alla guida.
5. Uno degli agenti denuncianti ha dal canto suo precisato quanto segue:
“(…) Il sottoscritto, unitamente al sgt __________, stava circolando su Via __________ e sulla corsia centrale in direzione lago. Era in uniforme ed era alla guida di un veicolo di servizio ‘banalizzato’. Giunto all’intersezione con Via __________ si arrestava poiché il semaforo era nel frattempo commutato su luce rossa. (…)
Nel mentre ero fermo al semaforo, tramite specchietto retrovisore sinistro, avevo modo di notare provenire da tergo un motociclista che eseguiva il sorpasso di alcune vetture ferme in colonna, intersecando la doppia linea di sicurezza e facendo uso della corsia riservata al traffico in senso inverso (lago/direzione __________). Giunto alla mia altezza, malgrado il semaforo fosse ancora commutato su luce rossa, svoltava a sinistra su Via __________, proseguendo in direzione di Via __________.
È stato ritenuto assolutamente inopportuno mettersi all’inseguimento del motociclista, visto il tipo di veicolo in mio possesso ed anche per il fatto che si è potuto rilevare con precisione il numero di targa del motoveicolo. Pure non giustificabile la necessità di richiedere pattuglie di supporto, visto che seppur di una certa gravità trattavasi di un’infrazione alla LCStr.
Si è quindi proceduto alla redazione del rapporto di contravvenzione e per una disattenzione da parte del responsabile della spedizione non è stata inviata al domicilio del contravventore. (…).
Da parte nostra si conferma pertanto l’avvenuta infrazione come descritta” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 12 novembre 2008)”.
6. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
7. In concreto, sorprende invero che, trattandosi di un’infrazione di una certa gravità, a maggior ragione tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuta (strada trafficata, intersezione a più corsie, orario di punta ecc.), la polizia abbia desistito dal procedere al fermo del contravventore per intimargli verbalmente la contravvenzione (sebbene tale formalità non sia necessaria, bastando la successiva intimazione scritta). Anche l’assenza di qualsivoglia accenno alla pericolosità della manovra desta qualche perplessità.
Al di là di tali considerazioni, si osserva che dalle affermazioni dell’insorgente non trapelano contraddizioni o ambiguità che inducano a dubitare di quanto da lui asserito; sebbene la giustificazione addotta non sia come tale liberatoria, egli ha fornito una versione costante e lineare sin dalla prima comparsa scritta. Colpisce infatti la particolare vicinanza della sua abitazione alla contestata intersezione e quindi l’apparente illogicità della manovra ascrittagli.
Dall’altra parte, non può essere escluso oltre ogni ragionevole dubbio che l’agente, fermo all’impianto semaforico in attesa che la luce per lui commutasse sul verde, sia incorso in errore di trascrizione della targa del motoveicolo che gli è transitato accanto a una velocità non meglio specificata. Egli non ha tra l’altro fornito particolari dettagli sul conducente (in particolare sul vestiario, casco di protezione ecc.) che potessero servire a identificarlo con certezza.
In siffatte evenienze, dopo aver vagliato gli atti istruttori, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli. In altri termini, sussistendo dubbi e incertezze, egli va prosciolto, in ossequio al principio cardine “in dubio pro reo”. Nel procedimento penale spetta infatti all’autorità denunciante provare la colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
8. Di conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: