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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.02.2010 30.2009.135

17 febbraio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,952 parole·~10 min·3

Riassunto

Permettere, quale gerente, che nel porticato (spazio chiuso) si possa fumare

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.135 72/904

Bellinzona 17 febbraio 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 maggio 2009 presentato da

RI 1, Viganello, difesa da: Avv. DI 1,

contro

la decisione 24 aprile 2009 n. 72/904 emessa dCRTE 1

viste                                  le osservazioni 28 maggio 2009 presentate CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     __________CRTE 1 con decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Aver permesso, quale gerente del “__________” a __________, che nel porticato (chiuso su tutti i lati) si potesse fumare; questo malgrado il nostro avvertimento del 4 febbraio 2009.”

                                         Fatti accertati il 24 febbraio 2009 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 57 e 66 Les pubb.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’art. 57 Les pubb prevede che all’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare. È tuttavia riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori (cpv. 1 e 2).

                                         L’art. 47u RLes pubb precisa che gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge: (a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; (b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria; e (c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica (cpv. 1). In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio pubblico (cpv. 2).

                                         Inoltre, secondo l’art. 47v RLes pubb la messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’ufficio permessi di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b.

                                         Le infrazioni alla Les pubb e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb).

                                 3.     __________CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver permesso, in qualità di gerente del “__________” a __________, che nel porticato (chiuso su tutti i lati) si potesse fumare; questo nonostante un precedente avvertimento del 4 febbraio 2009.

                                 4.     La ricorrente contesta l’addebito mossole. In primo luogo sostiene che l’art. 57 Les pubb non può trovare applicazione in concreto poiché sancisce il divieto di fumo solo all’interno degli esercizi pubblici, mentre la presunta infrazione riguarda il porticato esterno (ricorso, punto 2).

                                         Si duole in secondo luogo di un errato accertamento dei fatti da parte dell’autorità di prime cure, nella misura in cui “il porticato non è e non può essere chiuso su tutti i lati, come la polizia comunale di __________ sa perfettamente, perché lateralmente, su due lati (verso __________ e verso Via __________) occorre garantire il passo pedonale”, oggetto di servitù regolarmente iscritta a Registro fondiario; soggiunge che tale passaggio deve rimanere aperto per garantire il transito pubblico (ricorso, punto 3).

                                         Lamenta infine l’assenza, e la mancata indicazione nella querelata decisione, di una base legale per ritenere che l’esistenza del passaggio sotto al porticato non sia sufficiente per assumere lo spazio come aperto (ricorso, punto 4).

                                 5.     Per l’art. 2 Les pubb sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto si alloggiano ospiti o si vendono cibi o bevande da consumare sul posto. Un esercizio pubblico può quindi essere costituito da uno spazio chiuso o da un luogo aperto o ancora comprendere entrambi. Sta il fatto che le varie entità di un esercizio compongono un tutt’uno, così come alla relativa autorizzazione alla gestione.

                                         Dalla semplice lettura dell’art. 57 cpv. 1 Les pubb, per cui “all’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare”, si dovrebbe così concludere che negli esercizi pubblici in generale non si può fumare indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una parte chiusa o aperta degli stessi.

                                         Questo tuttavia non era quello che si voleva ottenere con la novella legislativa introdotta con effetto dal 12 aprile 2006. Lo scopo infatti era di “poter concretizzare, negli esercizi pubblici, l’esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo passivo) avvertita da una parte sempre più importante della popolazione” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5588 del 13 ottobre 2004, pag. 1). Si è cioè voluto dar seguito a quanto stabilito dall’art. 52 cpv. 1 LSan secondo il quale “è considerato atto dannoso alla salute imporre l’aspirazione del fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in luogo chiuso di uso pubblico o collettivo”.

                                         L’art. 57 cpv. 1 Les pubb deve di conseguenza essere letto nel seguente modo: “negli spazi chiusi degli esercizi pubblici è vietato fumare”.

                                         Per poter definire che cosa è da intendere come spazio chiuso e coperto dal divieto di fumo oltre a quelli all’interno di un edificio, torna utile il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare del 27 marzo 2007 (peraltro menzionato nello scritto 12 dicembre 2008 della polizia comunale all’attenzione della ricorrente, e nei rapporti di segnalazione 28 gennaio 2009 e 25 febbraio 2009), il quale, richiamando l’art. 52 cpv. 3 Legge sanitaria e la modifica dell’art. 57 Les pubb, decreta il divieto di fumare negli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi, per quanto qui interessa, nei luoghi di svago e culturali e negli spazi commerciali accessibili al pubblico (art. 1 lett. f e h). Tale disposizione, che di fatto sviluppa il principio di cui all’art. 57 cpv. 1 Les pubb (cfr. inoltre nota marginale), prevede che il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei suddetti luoghi quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici (cpv. 2), ritenuto che le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%.

                                 6.     Per quanto concerne il “__________” è fuor di dubbio che il porticato è parte dell’esercizio pubblico nel senso dell’art. 2 lett. b Les pubb, giacché si vendono cibi o bevande da consumare sul posto (cfr. autorizzazione alla gestione dell’esercizio pubblico). E’ pure incontestato che in questo spazio, da ritenere separato dagli altri del ristorante, la gerente permette di fumare, tant’è che vi sono anche i posacenere sui tavoli.

                                         Si tratta in primo luogo di verificare se e a quali condizioni un porticato è da ritenere un luogo aperto e quindi sufficientemente ventilato.

                                         Il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare, come detto, prevede che le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%. Questa regola è stata fissata tenendo conto della protezione della salute. Si è infatti ritenuto che con un’apertura del genere vi sia un sufficiente ricambio di aria per non incorrere nei pericoli del fumo passivo, che sono stati scientificamente dimostrati. Alla luce del criterio indicato sopra si potrebbe pure concludere che uno spazio sia da ritenere aperto quando presenta un’apertura di almeno la metà del soffitto.

                                         Ora, il porticato (fabbricato aperto su almeno un lato, costruito al piano del suolo e sorretto da pilastri) non è una tenda e neanche un gazebo (edifici dalle strutture leggere). Tuttavia, seppur con una struttura muraria piuttosto che metallica e un materiale di costruzione diverso, che ha carattere durevole anziché temporaneo, i predetti edifici presentano caratteristiche simili, potendo diventare spazi chiusi, come pure presentare aperture. Ne segue che è possibile applicare al porticato per analogia il criterio di cui sopra, sicché per non essere considerato chiuso, lo stesso deve presentare un’apertura di almeno la metà dei lati, fermo restando che le aperture devono dare direttamente sull’esterno, e cioè all’aria aperta. In caso contrario, bisogna considerare trattarsi sempre di spazio chiuso.

                                         Nelle aree aperte su un unico lato l’aria fumosa resta infatti all’interno e non circola abbastanza, cosicché le persone presenti sono esposte al fumo quasi come in uno spazio completamente chiuso. Per questo motivo, l’istallazione di grandi vetrate su una parete, le terrazze in gran parte chiuse da teloni o gli spazi lunghi e stretti con due piccole aperture alle estremità devono essere considerati in ogni caso spazi chiusi.

                                 7.     In concreto, nel rapporto di contro-osservazioni 30 marzo 2009, la Polizia di __________ ha così descritto lo spazio in questione (definendolo “locale fumatori”):

                                         “L’unica apertura della “struttura esterna” era il passaggio pedonale aperto di ca. 1,50 metri [su] entrambi i lati. Essendo un “area” adibita a fumatori si poteva facilmente dedurre che l’apertura era nettamente insufficiente rispetto alle vigenti leggi in materia (- 50% di apertura oppure della mancanza di un impianto di ventilazione collaudato).”

                                 8.     Orbene, è vero che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, seppur tra parentesi, il porticato non risulta essere totalmente chiuso, essendoci un’apertura sui due lati più stretti di ca. 1.5 metri per il passaggio pubblico (cfr. documentazione fotografica agli atti). Tuttavia, è a giusto titolo che CRTE 1 ha considerato che lo spazio separato del __________, ricavato dalla struttura perimetrale del porticato, costituisce uno spazio chiuso e adibito ai fumatori che, in mancanza di un impianto di ventilazione collaudato, non ossequia il divieto di fumo.

                                         Infatti, le esigue aperture alle estremità del porticato, il quale ha una forma rettangolare lunga e stretta (cfr. documentazione fotografica), non rispettano neanche lontanamente le proporzioni contemplate nel regolamento e non sono pertanto sufficienti per garantire una ventilazione adeguata, esponendo così al fumo passivo le persone che vi si trovano.

                                         In altri termini, detto spazio adibito a fumatori – chiuso sul soffitto e delimitato, da un lato, dalla facciata dell’edificio principale, mentre per la rimanenza, in corrispondenza delle arcate, da pannelli protettivi, fatte salve le due aperture suddette – infrange il divieto di fumo sancito dall’art. 57 Les pubb. L’autorità di prime cure non ha perciò, in nessun caso, leso il principio costituzionale di legalità.

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 9.     La multa inflitta, peraltro contenuta, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 57 e 66 Les pubb; 1 e segg. LPcontr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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