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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.03.2011 30.2009.129

4 marzo 2011·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,187 parole·~11 min·4

Riassunto

Mancata trasmissione della documentazione necessaria a verificare le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori distaccati

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.129 BIL 2009-89

Bellinzona 4 marzo 2011  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2009 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1 ,

contro

la decisione 15 aprile 2009 n. BIL 2009-89 emessa dCRTE 1

viste                                  le osservazioni 17 giugno 2009 presentate CRTE 1, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     LCRTE 1 con decisione 15 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'612.-, per non aver trasmesso entro il termine fissatogli con scritto raccomandato 9 dicembre 2008 la documentazione necessaria a verificare che le condizioni di lavoro e di salario garantite al lavoratore distaccato __________ fossero conformi ai disposti della LDist.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1 lett. a LDist.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     L’CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Il ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre l’audizione testimoniale di __________, di __________, committente, e di __________, capomastro, presenti sul cantiere “__________” al momento del controllo da parte dell’Ispettore dell’Associazione Interprofessionale di Controllo di Bellinzona (in seguito, AIC).

                                         Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

                                         Nella fattispecie le prove chieste non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

                                 2.     Giusta l’art. 7 cpv. 2 LDist, il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1 (per il Ticino l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro), su richiesta, tutti i documenti che provano l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

                                         Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. a LDist, chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false, è punito con una multa sino a 40'000.- franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

                                 3.     L’CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver trasmesso entro il termine di dieci giorni assegnatogli con scritto raccomandato 9 dicembre 2008 la documentazione necessaria a verificare che le condizioni d’impiego del lavoratore __________ durante il distaccamento in Ticino per lavori nel settore specifico della falegnameria fossero conformi a quelle prescritte nelle leggi e ordinanze federali, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 LDist.

                                         La procedura contravvenzionale sfociata nella decisione impugnata fa seguito a un rapporto sul controllo dei cantieri eseguito da un ispettore dell’AIC in data 28 agosto 2008 a Lugano, dal quale risulta quanto segue:

                                         “Durante un normale controllo presso il cantiere denominato *__________ * sito a __________ in via __________, lavoravano al montaggio di 6 finestre all’ultimo piano il titolare della ditta sig. __________ e il suo dipendente signor __________ (periodo di prova), sprovvisti del Modello E101, pertanto esortati a cessare immediatamente ogni attività. La notifica riportava l’inizio dei lavori il 3.09. mentre effettivamente il lavoro è iniziato già il 28.08.2008. Il signor __________, presente al momento del controllo, ci ha comunicato che i lavori erano urgenti e che sono iniziati prima causa possibile peggioramento della meteo.

                                         Ordinato alla ditta di comunicare modifica della data d’inizio direttamente all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. Salario minimo € 17.267 – richiesto l’invio delle copie buste paga, unitamente alle ore di presenza in cantiere e alla copia del contratto di assunzione.

                                         La giornaliera delle ore di presenza non è tenuta in modo corretto e di questo verrà informato l’Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro di Bellinzona.

                                         Alloggiano in via __________ negli appartamenti di proprietà del sig. __________”.

                                 4.     Il ricorrente contesta recisamente l’infrazione ascrittagli. Nel gravame egli asserisce che si trovava sul cantiere per eseguire le misurazioni necessarie per la preparazione di un’offerta relativa alla posa di cartongesso, attività di cui si occupa, ad esclusione della vendita e montaggio di finestre. Egli afferma inoltre che al momento del controllo stava visitando il cantiere con il capomastro, il quale gli avrebbe chiesto una sua opinione sulle cause di un’infiltrazione d’acqua proveniente dalle finestre all’ultimo piano (cfr. ricorso punto 1.3).

                                         Specifica dipoi che il signor __________ si è limitato ad accompagnarlo in Svizzera mentre eseguiva misurazioni in tre diversi stabili di proprietà del signor __________, stando a osservarlo, senza svolgere alcuna prestazione professionale o essere retribuito, conformemente alla procedura standard stabilita dalla disoccupazione tedesca (laddove il lavoratore disoccupato si reca presso il possibile datore di lavoro per ricavare un’impressione sull’attività che dovrà svolgere; cfr. ricorso punto 2.3). A sostegno di tale assunto produce una dichiarazione del signor Vogel (doc. E) e uno scritto dell’Ufficio del promovimento del lavoro del __________ attestante la sua assenza per il periodo 25  - 29 agosto 2008. In sostanza, pretende che sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist, ragion per cui non gli correva l’obbligo di inoltrare alcun documento (cfr. ricorso 3.1).

                                         Infine, assevera che la multa è assolutamente sproporzionata per i fatti contestatigli; a suo dire, si tratta certamente di un caso di lieve entità, che giustifica una massiccia riduzione della stessa (cfr. ricorso 4.1).

                                 5.     In concreto, nonostante le varie giustificazioni addotte circa la sua presenza e quella di __________ in quel di __________ (in particolare dopo l’intervento del legale), dal fascicolo processuale emergono due indizi rilevanti e oggettivi, sui quali l’insorgente, significativamente, non si confronta o non lo fa in modo convincente.

                                         In primo luogo, egli non si esprime nel modo più assoluto sulla doppia istanza di notifica da lui inoltrata il 26 agosto 2008 all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e sfociata nelle conferme n. 0'528'642 e 0'528'643 entrambe datate 27 agosto 2008 (doc. 1); in particolare, egli nemmeno tenta di invocare una loro eventuale decadenza o modifica a seguito degli eventi.

                                         Orbene, dalle predette conferme – emesse a suo nome in base a dati da lui stesso forniti – si evince che egli si è annunciato quale “lavoratore indipendente” (“selbständig Erwerbstätiger”) per il periodo 3 – 19 settembre 2008 e che ha nel contempo annunciato il signor __________ per il periodo 3 – 29 settembre 2008 quale “lavoratore distaccato” (“entsandter Arbeitnehmer”) nella funzione di operaio, compatibilmente con la circostanza secondo cui costui era in disoccupazione durante il mese di agosto e che era in trattative con il ricorrente per un possibile impiego presso di lui (come emerge dalla dichiarazione datata per errore 4 maggio 2008, invero 2009, giacché prodotta contestualmente al gravame; doc. E).

                                         In secondo luogo, egli non ha saputo sconfessare o anche solo mettere in discussione in modo credibile e convincente il rapporto 29 agosto 2008 relativo al controllo esperito dall’AIC a seguito della procedura di notificazione. In proposito, checché ne dica l’insorgente, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle circostanze descritte in modo puntuale dall’ispettore incaricato, il quale non può aver inventato tutto di sana pianta, tanto più che ha proceduto a una constatazione di agevole momento alla presenza – incontestata – del committente (il quale avrebbe del resto fornito una spiegazione logica circa la presenza dei due uomini presso la sua abitazione).

                                         Del resto il ricorrente, quand’anche fosse venuto a conoscenza del predetto rapporto solo con l’allestimento del gravame, come sostiene, era già perfettamente al corrente di quanto gli veniva addebitato, atteso che ha sottoscritto per ricevuta il documento redatto seduta stante dall’ispettore, in cui si faceva esplicito riferimento al dipendente __________, oltre che a salari minimi (che si versano evidentemente a lavoratori dipendenti) e a “eventuali infrazioni e osservazioni”, posizione da lui prontamente messa in discussione nelle diverse comparse scritte (cfr. non da ultimo le osservazioni 10/18 gennaio 2009 al rapporto di contravvenzione, in cui precisava con indicazione manoscritta sul sollecito 9 dicembre 2008 che “__________war nie angestellt + nie beschäftigt!”; doc. 4 / doc. H), sottacendo palesemente che in data 26 agosto 2008 aveva fatto capo a una procedura di notificazione a favore di quest’ultimo in qualità di lavoratore distaccato.

                                         Per quanto attiene alla contestazione relativa al tipo di attività da lui svolta, si rileva che egli, nonostante ne abbia avuto tutto il tempo, non ha mai prodotto il promesso estratto del Registro di commercio leggibile e completo; tuttavia, a prescindere dall’attività svolta, che rientra comunque sia nel ramo dell’edilizia, nulla muterebbe al fatto che la procedura di notificazione verteva, ripetesi, su __________ in qualità di lavoratore distaccato.

                                         Sulle ragioni della sua presenza, unitamente a __________, in Ticino, come pure sull’effettivo legame con quest’ultimo, né la stringata attestazione rilasciata dall’Ufficio del promovimento del lavoro del __________ (doc. F, che non attesta alcunché se non la preannunciata assenza dal 25 al 29 agosto 2008) né la dichiarazione scritta dello stesso lavoratore (il quale accenna a misurazioni, invero mai menzionate dall’insorgente nelle varie comparse scritte) sono di ausilio alla tesi ricorsuale. Del resto, giovi rilevare che le giustificazioni addotte dal ricorrente nelle varie comparse scritte e, non da ultimo, nel gravame, appaiono tutt’altro che lineari (sia tra di loro, sia con quanto asserito da __________), ove appena si consideri che nelle osservazioni 10/18 gennaio 2009 egli indicava che __________ era coinvolto – non si sa a che titolo – nell’allestimento di un’offerta per il cantiere di __________, senza che gli fosse stato conferito mandato (doc. 4 / doc. H; nell’ “opposizione” di pari data all’USML, concludeva affermando che finalmente non lo aveva assunto; doc. I), mentre che in un successivo scritto 4 febbraio 2009 legittimava la sua presenza con il fatto che era stato messo in aspettativa dall’Ufficio di collocamento tedesco per “visionare il progetto di costruzione a __________”, ribadendo che non lo aveva assunto (doc. M) e, infine, con scritti 9 marzo 2009 accennava a un “colloquio di lavoro” per il periodo dal 25 al 29 agosto 2008 (doc. N / doc. O). __________, dal canto suo, affermava che l’insorgente si era trattenuto a __________ dal 25 al 29 agosto 2008 per eseguire delle misurazioni tendenti a un’offerta e che lui si era limitato ad accompagnarlo per avere un saggio di quanto lo avrebbe atteso in futuro (doc. E).

                                         In definitiva, egli non fornisce elementi atti a sovvertire gli accertamenti alla base della decisione impugnata, né giustifica con argomenti validi e oggettivi per quali ragioni sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist.

                                         Ciò posto, l’addebito merita senz’altro conferma, essendo pacifico e incontestato che egli non ha dato seguito, entro i termini impartitigli, alle numerose richieste e solleciti (avvenuti mediante scritti raccomandati regolarmente intimati, come pure per posta elettronica e, per di più, inizialmente, previa traduzione in lingua tedesca) da parte delle autorità competenti di trasmettere la documentazione atta a verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative del lavoratore distaccato.

                                 6.     Quo alla commisurazione della multa, la stessa deve essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e alla situazione personale del multato. Occorre altresì tenere conto dell’effetto che la pena avrà su di lui.

                                         Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (infrazione relativa a un lavoratore distaccato, breve durata del distaccamento [un giorno], colpevolezza caratterizzata da intenzionalità, non avendo egli dato seguito alle varie richieste, regolarmente pervenutegli, senza alcuna giustificazione), questo giudice ritiene di poter ridurre la multa a fr. 1’000.-. Questo importo appare del resto idoneo a dissuadere il contravventore dal commettere ulteriori infrazioni.

                                         In conclusione, il ricorso, seppur per altri motivi, va accolto nella misura che precede. Visto l’esito del gravame si prelevano tasse e spese ridotte (art. 15 vLPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1’000.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, (), DI 1, , CRTE 1, ,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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