Incarto n. 30.2009.127 10422/103
Bellinzona 26 ottobre 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 11 maggio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 10422/103 del 17 aprile 2009 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 19 giugno 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 17 aprile 2009 ha inflitto a RI 1RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.- e spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
Fatti accertati il 7 novembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione si rimette alla decisione del giudice.
considerato in fatto ed in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art. 48 cpv. 6 OSStr il segnale «Parcheggio contro pagamento» indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).
3. Il ricorrente, il quale sostiene di avere inserito quel giorno una moneta da un franco pensando di poter sostare con la sua vettura per un'ora, ritiene che le spiegazioni fornite sul parchimetro non erano chiare. Inoltre, a suo giudizio, visto che l’apparecchio in questione non dà resto, non dovrebbe nemmeno accettare le monete da fr. 1.-, bensì per correttezza dovrebbe recare la scritta “posteggio massimo 30 minuti e massimo 50 cts” (cfr. ricorso).
4. Nell’evenienza concreta, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, occorre dire che le informazioni poste sul parchimetro in questione sono chiare; infatti leggendo le spiegazioni ivi riportate si comprende inequivocabilmente che il posteggio è a pagamento nei giorni feriali tra le 08.00 e le 19.00, che la durata massima di parcheggio consentita è di 30 minuti, che l’apparecchio non dà resto e che per 30 minuti il costo del posteggio è di 50 centesimi, ritenuto che il minimo da introdurre è 50 centesimi.
5. Questa regolamentazione non esclude la possibilità di introdurre anche monete da un franco se non si dispone di altro, fermo restando che la persona che introduce tale importo è informata che l’apparecchio non dà resto e che la durata del posteggio rimane comunque di 30 minuti, ossia il massimo consentito, anche se la somma versata è superiore.
6. Con un minimo di diligenza è pertanto possibile comprendere le modalità di pagamento e il fatto che l’apparecchio non rifiuti monete di importo superiore al versamento massimo accettato (che in concreto corrisponde anche al mimino) non significa ancora che si sia di fronte a una truffa come vorrebbe far credere l’insorgente, perché la persona che, non avendo a disposizione monete piccole e volendo comunque posteggiare, esegue un pagamento maggiore lo fa con piena coscienza di causa siccome sono date tutte le indicazioni del caso.
7. A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere di infrazione (n. 203.3), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
8. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).