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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.12.2010 30.2009.118

21 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·881 parole·~4 min·3

Riassunto

Posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.118 9722/190

Bellinzona 15 ottobre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il segretario Giuseppe Gianella per statuire sul ricorso 23 aprile 2009 presentato da

RI 1, ,

contro

la decisione 10 aprile 2009 n. 9722/190 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 11 maggio 2009 presentate dalla CRTE 1,;

                                        letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                            in fatto

                                 A.    La CRTE 1 con decisione 10 aprile 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

                                        “Ha posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”.

                                        Fatti accertati il 1° ottobre 2008 in territorio di __________.

                                        La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.

                                 B.    Contro predetta pronuncia dipartimentale il signor RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.    La CRTE 1, con comunicazione 11 maggio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.    La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è per tanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.    Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Secondo l’art. 30 cpv. 1 OSStr il segnale «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale.

                                        Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio, in aree su cui è segnalato il divieto di fermata fino a 60 min., l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 230.1).

                                 3.    La CRTE 1 ha multato il signor RI 1, come detto, per aver posteggiato il veicolo TI __________ in un luogo in cui era segnalato il divieto di fermata, il 1° ottobre 2008 in via __________ a __________.

                                 4.    L’insorgente si giustifica asserendo che la sera del 30 settembre 2008 egli aveva posteggiato il suo veicolo nell’unico stallo in asfalto presente nel parcheggio con disco sito al termine di Via __________, sul retro della sua abitazione, esponendo regolarmente il disco orario, ritenuto che non vi era, a suo dire, alcun segnale che inibisse il posteggio in quello stallo.

                                        Egli sostiene che “il 29 settembre 2009 furono posati alcuni segnali mobili di divieto di fermata, sparpagliati sul piazzale (rivestito di sagomati, ndr) dove era necessario tagliare l’erba. Su un separato cartello mobile, posto all’inizio del piazzale (di fianco al segnale fisso di cui a no. 4.18 dell’allegato 2 alla OSS) era scritto che il divieto di sosta era dovuto ai lavori di manutenzione e valeva per il giorno 01.10.2008, dalle ore 08.00 in poi” (cfr. ricorso, punto 2.3).

                                        Soggiunge che “dopo che il veicolo era già stato spostato, si notò che, in quel punto, era stato messo un segnale (mobile, posto su un paletto di ferro) di divieto di fermata” (cfr. ricorso, punto 2.5).

                                 5.    Chiamato ad esprimersi sulle argomentazioni dell’insorgente, l’agente accertatore ha, tra l’altro, precisato che:

                                        “La segnaletica era esposta già da diversi giorni (l’insorgente medesimo ammette che era in loco da alcuni giorni, ndr), gli operai del DSU hanno dovuto aspettare con i lavori a causa dei veicoli parcheggiati ed il veicolo __________ targato TI __________ era posteggiato all’interno del sedime (regolarmente e chiaramente segnalato)” (cfr. rapporto di controsservazioni 16 ottobre 2008).

                                 6.    In concreto, va detto che dal fascicolo processuale non emerge dove fosse ubicata esattamente la segnaletica provvisoria, così da poter stabilire se fosse chiara e univoca (ovvero riferita all’intera superficie del parcheggio con disco oppure solo al piazzale in sagomati oggetto dei lavori di manutenzione), né tanto meno è possibile appurare dove fosse stazionato il veicolo del multato, l’agente accertatore essendosi limitato ad asserire che era posteggiato “all’interno del sedime”. D’altra parte, occorre rilevare che l’agente non si è invero confrontato con le circostanze evocate dal ricorrente in modo assai lineare (salvo un’unica contraddizione sul momento in cui ha constatato la presenza del segnale) e costante sin dalla prima comparsa scritta, e meglio che la sera precedente ai fatti non vi era alcun segnale mobile nei pressi dello stallo in cui ha posteggiato e che lo stesso è comparso solo all’indomani. Circostanze sulle quali invero nulla induce a dubitare.

                                        In siffatte evenienze, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli.

                                        Si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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