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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.09.2009 30.2008.94

24 settembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·911 parole·~5 min·5

Riassunto

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato; ricorso del querelante

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.94 755

Bellinzona 24 settembre 2008

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 aprile 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 25 aprile 2008 n__________ emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 9 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1, __________,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                         che il 1° aprile 2008 la RI 1 (in seguito, RI 1) ha allestito un rapporto di denuncia nei confronti di __________ per uso illecito a scopo di posteggio di un’area privata debitamente segnalata;

                                         che la CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale con la seguente motivazione:

                                         “Dopo esame delle osservazioni e delle contro-osservazioni presentate dalle parti, ritiene di dover accettare le argomentazioni sostenute dal denunciato”;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

                                         che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che giusta l’art. 375bis CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la CRTE 1 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale alla luce delle seguenti giustificazioni addotte dal denunciato

:

                                         “[…] ho lasciato l’auto qualche minuto per scaricare la spesa. Vorrei sottolineare che ho un serio problema alla schiena e che non posso sostenere lunghe distanze soprattutto trasportando pesi. […] Inoltre, la persona che rileva l’eventuale infrazione è tenuta anche ad indicare l’ora di partenza, oltre che l’ora di arrivo, altrimenti il posteggio carico/scarico non ha senso di esistere” (cfr. osservazioni 13 aprile 2008);

                                         che la RI 1, in sede di contro-osservazioni ha unicamente confermato di non voler annullare il rapporto di denuncia, senza precisare alcunché;

                                         che l’autorità di prima istanza ha preso la sua decisione basandosi sulle circostanze descritte dalla querelante nel rapporto di denuncia e nelle contro-osservazioni;

                                         che in sede ricorsuale la RI 1 ha aggiunto che: “[…] il custode Signor __________ (tel. __________) ci conferma che, dopo aver visto la macchina in divieto di sosta si è recato in centro a __________ per alcune compere e al suo ritorno verso le ore 10.15 la vettura del Signor __________ era ancora posteggiata in sosta vietata” (cfr. ricorso 29 aprile 2008);

                                         che dalla documentazione fotografica prodotta dalla qui insorgente in altra procedura avente le medesime circostanze di luogo (inc. 30.2008.105) si rileva che effettivamente sotto l’usuale cartello che reca l’indicazione della decisione giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un altro che autorizza la fermata per carico e scarico;

                                         che l’amministrazione conferma per altro tale circostanza nei suoi scritti agli atti, nei quali precisa che il tempo massimo concesso per tali operazioni è di 15-20 minuti (cfr. circolare 8 aprile 2008);

                                         che, come detto sopra, a norma dell’art. 375ter cpv. 2 l’avente diritto può sporgere querela contro il trasgressore all’autorità competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto;

                                         che di fatto la ricorrente ha esteso la querela sporta poiché l’infrazione ascritta all’inquilino del palazzo non è più solo il parcheggio in via __________ alle ore 9.30, bensì dalle 9.30 alle 10.15 (quindi superiore ai 15/20 minuti di tolleranza);

                                         che in casi di specie il querelante deve, per sostanziare la sua querela e rendere credibile la sua versione, indicare la durata della permanenza; ovvero fare un doppio accertamento e indicare due orari – ciò che in concreto è avvenuto solo in sede di ricorso;

                                         che il ricorso 29 aprile 2008 è perciò da considerarsi a tutti gli effetti un’estensione di querela;

                                         che di conseguenza, quest’ultima è tardiva, poiché formulata oltre il termine perentorio di tre giorni previsto dalla legge;

                                         che tutto ciò considerato la decisione dell’autorità di prima istanza va confermata;

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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