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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.06.2008 30.2008.74

9 giugno 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·679 parole·~3 min·4

Riassunto

Eccesso di velocità; mancata riduzione della multa

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.74 8448/803

Bellinzona 9 giugno 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 21 marzo 2008 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 7 aprile 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione 21 marzo 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 7 gennaio 2008 in territorio di __________:

                                         "Alla guida del veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 k/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h ";

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 27 marzo 2008 in cui postula una riduzione della multa, in considerazione della sua limitata capacità finanziaria;

                                         che con comunicazione 7 aprile 2008 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

                                         che l’insorgente non contesta la fattispecie ascrittagli, ma sostiene che la multa inflittagli lo mette seriamente in difficoltà a fronte della sua precaria situazione economica, essendo egli a beneficio di una modesta rendita AI, che, sommata a qualche piccolo lavoro di manutenzione, gli consente di raggiungere un reddito mensile di circa fr. 2'200.-;

                                         che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato;

                                         che dal fascicolo processuale non emerge inoltre che l’insorgente abbia obblighi di mantenimento particolari e tali da impedirgli di far fronte a un pagamento seppur rateale della multa;

                                         che in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una rateazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata riduzione;

                                         che visto l’esito del gravame, gli oneri processuali andrebbero posti a carico del ricorrente; tuttavia, data la particolarità della fattispecie, si rinuncia in via del tutto eccezionale al loro prelievo;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr e 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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