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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.06.2009 30.2008.62

25 giugno 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·833 parole·~4 min·2

Riassunto

Circolare alla guida di una vettura alla quale sono state apportate delle modificazioni, senza sottoporla a nuovo esame; apparecchiatura elettrica non conforme; fascia adesiva non sufficientemente trasparente

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.62 5484/805

Bellinzona 25 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 marzo 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 29 febbraio 2008 n. 5484/805 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 1° aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che la CRTE 1 con decisione 29 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (assetto) senza sottoporla a nuovo esame. Inoltre il veicolo aveva l’apparecchiatura elettrica in disordine (fanaleria posteriore, ndr) e una fascia adesiva non sufficientemente trasparente applicata al parabrezza”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 34, 71 cpv. 4, 109, 110, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice sostenendo di non ritenere appropriato pagare nella sua totalità la multa, perché la fanaleria che è stata inserita “non necessita di omologazione iscritta sulla licenza di circolazione in quanto i fari sono già omologati per la legge Svizzera”;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnazione sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che dia ancora tutte le garanzie di sicurezza; in proposito l’art. 29 LCStr precisa che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni (prima frase);

                                         che per l’art. 34 cpv. 2 OETV il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli; i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, ritenuto che l’esame concerne segnatamente, oltre agli interventi indicati, tutte le altre modifiche importanti (lett. k);

                                         che tutte le parti vetrate dei compartimenti adibiti al conducente e ai passeggeri devono essere di vetro di sicurezza o di materiale analogo che non possa causare ferite gravi nel caso di rottura; i vetri necessari alla visuale del conducente devono essere perfettamente trasparenti, non deformanti, resistenti alle intemperie e conservare una trasparenza di almeno il 70 per cento anche dopo un lungo uso; il vetro del parabrezza deve offrire una visuale sufficiente al conducente anche in caso di rottura (art. 71 cpv. 4 OETV);

                                         che chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); parimenti, è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (art. 219 cpv. 2 lett. f OETV);

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di aver circolato con la vettura TI __________ alla quale erano state apportate modificazioni senza sottoporla a nuovo esame e inoltre che il veicolo aveva l’apparecchiatura elettrica in disordine (fanaleria posteriore non conforme; cfr. rapporto di contravvenzione 5 gennaio 2008) e una fascia adesiva non sufficientemente trasparente applicata al parabrezza;

                                         che l’insorgente si limita a contestare l’infrazione per quanto concerne la fanaleria, poiché la stessa, essendo omologata, non richiederebbe alcuna iscrizione sulla licenza e chiede di conseguenza una riduzione della multa;

                                         che l’agente accertatore, nelle contro-osservazioni 28 marzo 2008, dopo aver preso contatto con l’ufficio collaudi, precisa che “la fanaleria montata dal signor __________ è conforme ai sensi dei parametri CEE e quindi non infrange nessuna norma della circolazione stradale Svizzera”;

                                         che di conseguenza ben si giustifica ridurre la multa a fr. 150.-, prescindendo dal prelevare tasse e spese per la presente procedura;

per questi motivi                 visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 34, 71 cpv. 4, 109, 110, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la multa inflitta a RI 1 è ridotta a fr. 150.- oltre tassa di giustizia di fr. 40.- e spese di fr. 20.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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