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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.06.2009 30.2008.6

4 giugno 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·904 parole·~5 min·4

Riassunto

Pagamento tardivo della multa disciplinare

Testo integrale

Incarto n. 30.2008.6 33443/801

Bellinzona 4 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 gennaio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 14 dicembre 2007 n. __________ emessa d CRTE 2

viste                                  le osservazioni 14 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 2, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                         che con decisione 14 dicembre 2007 la CRTE 1 ha ritenutoRI 1RI 1 colpevole di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 52 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti; fatti accertati il 19 agosto 2007 in territorio di __________;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese in ragione di fr. 10.-;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l’annullamento di tasse e spese, giacché la multa disciplinare è stata interamente saldata in rate regolari di fr. 10.-;

                                         che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata, precisando che il pagamento della multa disciplinare era tardivo;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che a norma dell’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che per il superamento, nelle località, della velocità massima consentita, da 1 a 5 km/h, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 303.1);

                                         che la CRTE 2 rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 52 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

                                         che l’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli (invero non senza utilizzare toni ironici), ma reclama l’annullamento degli oneri processuali di primo grado, asserendo che la multa è stata interamente saldata in rate regolari di fr. 10.- mensili, come da giustificativi prodotti con il gravame;

                                         che in concreto a seguito del lieve eccesso di velocità accertato il 19 agosto 2007 a __________ da parte della Polizia cantonale di __________ è stata inflitta al ricorrente una multa disciplinare di fr. 40.- ed è stato assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento, scadente il 23 settembre 2007, termine che egli non contesta;

                                         che preso atto del mancato pagamento entro il termine suddetto, la Polizia ha inviato al ricorrente il 16 ottobre 2007 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali osservazioni entro 15 giorni;

                                         che nel frattempo, il 25 settembre 2007, tramite sistema E-finance, l’insorgente ha fatto accreditare alla “Cassa cantonale Bellinzona” un importo di fr. 10.- (importo trasmesso all’Ufficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione);

                                         che questo pagamento, oltre a essere di importo inferiore al dovuto (senza che l’insorgente abbia formulato qualsivoglia istanza di rateazione, caso contrario la procedura non sarebbe proseguita sino alla Pretura penale), così come i successivi pagamenti sistematici di fr. 10.- mensili (tutti intestati alla “Cassa cantonale Bellinzona”, senza ulteriori precisazioni), sono tardivi e non sono idonei a liberare il debitore;

                                         che in effetti quando il termine di 30 giorni di cui sopra non viene rispettato, la multa non può più essere pagata nella procedura disciplinare e viene avviata la procedura ordinaria, la quale, conformemente all’art. 2 cpv. 3 LPContr, comporta degli oneri supplementari;

                                         che a giusta ragione che la CRTE 2 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 303.1), aumentata dalle tasse e spese previste in sede di procedura ordinaria (si noti del resto che gli importi prelevati rispecchiano i minimi legali e non dipendono dall’importo della multa);

                                         che il ricorso – infondato – va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata (trattenendo gli importi nel frattempo eventualmente pervenuti a copertura della risoluzione);

                                         che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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